L’ottemperanza al giudicato civile spetta al giudice amministrativo per la cognizione incidentale (Cons. Stato n. 3368 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, investito del ricorso per ottemperanza a un giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, conserva la propria giurisdizione quando la controversia riguardi questioni civilistiche attinenti alla titolarità del credito e alla legittimazione degli aventi causa. Tali questioni vanno risolte in via incidentale, senza efficacia di giudicato, con le sole eccezioni tassative della querela di falso e dello stato e della capacità delle persone. La complessità dell’accertamento incidentale non è idonea a determinare uno spostamento della giurisdizione dall’ambito amministrativo a quello civile. Il giudice dell’ottemperanza può pertanto verificare la legittimazione ad agire dei soci-eredi della società estinta e degli interventori, decidendo sulla ammissibilità degli atti di intervento.
Il Fatto
Una società aveva acquistato un terreno dal patrimonio statale e vi aveva edificato tre palazzine, vendendo le singole unità a terzi. Il Ministero delle Finanze agì in revindica davanti al Tribunale di Catanzaro, ottenendo la declaratoria di inefficacia della compravendita e, sul piano obbligatorio, la condanna in solido del MEF e dell’Agenzia del Demanio al pagamento dell’indennizzo ex art. 936 cod. civ. La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza n. 893/2015, confermò la condanna in favore della società; la Corte di cassazione, con ordinanza n. 6189 del 5 marzo 2021, rigettò i ricorsi, rendendo definitivo il giudicato.
Nel frattempo la società era stata cancellata dal registro delle imprese. I soci-eredi proposero ricorso per ottemperanza davanti al TAR Calabria, chiedendo il pagamento delle somme loro spettanti secondo le quote. Alcuni acquirenti delle unità immobiliari intervennero volontariamente, qualificandosi controinteressati pretermessi e invocando la successione a titolo particolare nel diritto controverso ex art. 111 cod. proc. civ. Il TAR dichiarò il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, ritenendo che la cognizione spettasse al giudice ordinario. Da qui l’appello, cui hanno aderito gli stessi enti pubblici debitori.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di tardività dell’appello, perché il conteggio dell’Amministrazione non tiene conto della sospensione feriale dei termini processuali. Passa poi all’esame della violazione dei limiti dimensionali: l’atto di appello consta di novanta pagine a fronte di una sentenza di sei. Il superamento non comporta più inammissibilità, ma resta il disvalore di un’attività processuale sproporzionata, che incide sulle esigenze difensive delle controparti. Da qui l’applicazione della sanzione pecuniaria di euro ottocento e la rilevanza ai fini delle spese.
Sul merito, la Corte ritiene fondato il motivo relativo alla mancata applicazione della disciplina che conferisce al giudice amministrativo la cognizione incidentale, e senza efficacia di giudicato, di tutte le questioni civilistiche rilevanti nel contenzioso. Restano ferme le sole eccezioni tassative della querela di falso e dello stato e della capacità delle persone. Il ricorso di primo grado non chiedeva al TAR alcun accertamento diretto a colmare spazi lasciati bianchi dal giudicato, né ad attivare momenti di cognizione autonomi.
Le questioni incidentali rilevanti attengono alla legittimazione al ricorso per ottemperanza, contestata dagli intervenienti, la cui legittimazione è a propria volta contestata dalle altre parti. La complessità dell’accertamento prospettata dalla sentenza impugnata non è idonea a determinare uno spostamento di giurisdizione. Al TAR compete quindi il potere di svolgere ogni verifica intesa ad appurare se i ricorrenti siano titolari della legittimazione ad agire in ottemperanza.
Il giudice potrà approfondire incidenter tantum il tema della successione nella titolarità del credito azionato, sia degli appellanti sia degli intervenienti, e della conseguente legittimazione dei soci-eredi all’esercizio dell’azione. L’appello è pertanto accolto, la sentenza annullata con rinvio ai sensi dell’art. 105 cod. proc. amm. Il giudice di primo grado, munito di giurisdizione, valuterà l’ammissibilità degli atti di intervento. Le spese del grado sono compensate.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 936 c.c. – Opere fatte da un terzo con materiali propri
- Art. 111 c.p.c. – Successione a titolo particolare nel diritto controverso