App non autorizzata e sicurezza informatica: legittima la sanzione disciplinare al militare (TAR Emilia-Romagna n. 337 del 10.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La realizzazione, da parte di un militare, di un’applicazione mobile non ufficiale destinata ad automatizzare l’inserimento delle credenziali e dei token per l’accesso alla posta elettronica istituzionale costituisce condotta suscettibile di sanzione disciplinare, ove l’Amministrazione, all’esito di approfondita istruttoria, ne abbia valutato la potenziale riduzione dei livelli di sicurezza informatica della Forza Armata. Tale valutazione ha carattere discrezionale e non è sindacabile nel merito, salvo profili di illogicità, irragionevolezza o travisamento. La contestazione degli addebiti è sufficientemente determinata quando enuncia in modo chiaro le condotte e le norme violate, consentendo all’interessato di esercitare compiutamente il diritto di difesa. La sanzione irrogata nel minimo edittale non è sproporzionata, una volta accertati i fatti presupposti, anche in presenza di eccellente rendimento in servizio.
Il Fatto
Un Sottufficiale dell’Aeronautica Militare ha impugnato il decreto con cui la Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa gli ha inflitto la sospensione disciplinare dall’impiego per un mese, ai sensi degli artt. 855, 1357, lett. a), e 1379, comma 1, cod. ord. mil..
La sanzione scaturiva dallo sviluppo, da parte del ricorrente, di un’applicazione mobile pubblicata sullo store Google Play, che consentiva di automatizzare l’inserimento delle credenziali e dei token e di effettuare il log-in alla posta elettronica istituzionale con un solo click. L’Amministrazione ha ritenuto la condotta potenzialmente pericolosa per la sicurezza informatica, per l’elevato rischio di furto e diffusione di credenziali e dati sensibili, contestando la violazione degli artt. 713, comma 2, 717 e 732 del d.P.R. n. 90/2010. Il ricorrente ha articolato cinque motivi, deducendo vizi di legittimità, eccesso di potere e sproporzione della sanzione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge tutte le doglianze. Sul primo motivo, il TAR chiarisce che l’Amministrazione non ha inteso sanzionare un’attività extraprofessionale non autorizzata, bensì la circostanza che la realizzazione dell’App potesse essere potenzialmente pericolosa per la sicurezza informatica, consentendo l’accesso alla posta istituzionale a chiunque in assenza di credenziali. Si tratta di una valutazione discrezionale, compiuta all’esito di un’istruttoria approfondita che ha visto la partecipazione del ricorrente, e non affetta da illogicità o irragionevolezza.
Sul secondo motivo, il TAR ritiene la contestazione degli addebiti completa e ben determinata: essa indica in modo chiaro lo sviluppo dell’applicazione non ufficiale e i profili di rischio per la sicurezza della Forza Armata. Quanto all’art. 713 del d.P.R. n. 90/2010, la norma impone al graduato di astenersi, anche fuori servizio, da comportamenti che possano ledere il prestigio dell’istituzione: la sua applicazione al caso non è illogica né sproporzionata. Parimenti l’art. 717 è correttamente richiamato, avendo il militare omesso di considerare che la condotta avrebbe avuto conseguenze, almeno potenziali, sull’attività delle Forze Armate. La lamentata inapplicabilità dell’art. 732, obiettivamente ultroneo, perde rilievo, essendo il provvedimento adeguatamente fondato sugli artt. 713 e 717.
Il terzo motivo è dichiarato inammissibile per genericità, in violazione dell’art. 40, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.. Nel merito, le prerogative partecipative del ricorrente risultano rispettate: egli ha presentato due memorie difensive. Il Collegio precisa che non sussiste un obbligo specifico di comunicazione di ogni singolo atto istruttorio e che il difetto di motivazione degli atti endoprocedimentali non rileva, dovendo la motivazione supportare il provvedimento finale, nel caso adeguatamente motivato.
Sul quarto motivo, il TAR ricorda che l’Amministrazione dispone di un’ampia sfera di discrezionalità nella graduazione della sanzione, nel rispetto dei parametri di ragionevolezza e proporzionalità. L’Amministrazione ha tenuto conto dell’eccellente rendimento in servizio e ha irrogato la sanzione nel minimo edittale previsto dall’art. 1357 cod. ord. mil., sicché non può ritenersi sproporzionata. Quanto alla pericolosità dell’App, dall’istruttoria è emerso che il software, pur privo di elementi intrinsecamente malevoli, gestendo in chiaro entrambi i fattori di autenticazione, ha rappresentato una riduzione dei livelli di sicurezza dell’infrastruttura.
Il quinto motivo, di difetto di motivazione, è respinto per le ragioni già esposte: le ragioni poste a base del provvedimento risultano adeguatamente esposte e si fondano sulla possibile riduzione dei livelli di sicurezza delle infrastrutture. Il ricorso è dunque respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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