Annullamento con rinvio della declaratoria di inammissibilità per difetto di legittimazione (Cons. Stato n. 3385 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione o di interesse fondata su un palese errore, che abbia impedito l’esame della totalità dei motivi, va annullata con rinvio al giudice di primo grado ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a. La vicinitas, quale stabile collegamento con il territorio, integra la legittimazione ma non esaurisce l’interesse al ricorso, che può desumersi in termini di prospettazione dall’insieme delle allegazioni. Nel caso di specie la proprietà di immobili nel medesimo condominio ove si colloca la media struttura di vendita e le prospettate conseguenze sulla fruibilità degli stessi e sulla qualità della vita e del lavoro fondano entrambe le condizioni dell’azione.
Il Fatto
L’appellante, proprietario di due unità immobiliari site in un fabbricato condominiale, ha impugnato davanti al TAR Toscana l’autorizzazione commerciale rilasciata a una società cooperativa per l’apertura di una media struttura di vendita al dettaglio al piano terra dello stesso edificio. Il giudice di primo grado ha dichiarato il ricorso inammissibile, ravvisando il difetto di legittimazione e di interesse per mancanza di prova dello stabile collegamento con l’area commerciale e per assenza di deduzioni sull’effetto pregiudizievole.
L’appellante ha censurato la declaratoria con un unico motivo, sostenendo che dal ricorso introduttivo emergevano tanto la vicinitas, quanto l’interesse ad agire, in ragione dell’impatto della nuova attività sul carico antropico e sulla godibilità delle proprietà. Il Comune appellato ha concluso per il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene non condivisibili le conclusioni del primo giudice. Dalla lettura del ricorso introduttivo emerge che l’appellante si era dichiarato proprietario di due unità immobiliari «immediatamente sovrastanti» la struttura di vendita, nelle quali vive e lavora, ed aveva prospettato le limitazioni derivanti dalla mancanza di parcheggi, dall’impatto sul carico antropico e dalla riduzione delle possibilità di sosta, con conseguente limitazione del normale godimento delle proprietà e delle condizioni di vita e di lavoro.
La Corte richiama l’Adunanza Plenaria n. 22 del 2021, che ha riaffermato la distinzione e l’autonomia tra legittimazione e interesse al ricorso, escludendo che il criterio della vicinitas valga da solo a soddisfare anche l’interesse. Lo specifico pregiudizio può tuttavia ricavarsi, in termini di prospettazione, dall’insieme delle allegazioni contenute nel ricorso, suscettibili di precisazione e prova nel contraddittorio.
Applicando tali principi, la legittimazione è data dall’ubicazione delle unità immobiliari nel medesimo condominio, mentre l’interesse è comprovato dal prospettato impatto sul carico antropico, dalla riduzione delle possibilità di parcheggio e dal correlato disagio per la fruibilità degli immobili e per le condizioni di vita e di lavoro.
Quanto all’esito processuale, il Collegio richiama l’Adunanza Plenaria n. 16 del 2024: l’art. 105, comma 1, c.p.a. si applica anche quando la sentenza appellata abbia dichiarato inammissibile il ricorso errando palesemente nell’escludere la legittimazione o l’interesse, poiché in tal caso è radicalmente negata la sussistenza di una posizione tutelabile. La sentenza impugnata, fondata su motivazione inadeguata, va pertanto annullata con rinvio al primo giudice, con condanna del Comune alla rifusione delle spese.
Nota della Redazione
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