Reinintegrazione nel grado militare e discrezionalità dell’amministrazione (TAR Sardegna n. 340 del 26.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La riabilitazione concessa in sede penale non determina alcun diritto alla reintegrazione nel grado del militare: a fronte della relativa istanza opera l’ampia discrezionalità valutativa dell’Amministrazione militare, cui spetta stabilire se la concessione risponda non solo alle aspirazioni del militare, ma anche all’interesse pubblico di settore. La concessione della reintegra costituisce ipotesi del tutto speciale e derogatoria, e il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella dell’amministrazione. Restano estranei al sindacato di legittimità le ragioni soggettive di inopportunità dell’esercizio del potere, salvo che non emergano vizi macroscopici di eccesso di potere, segnatamente sotto il profilo del difetto di motivazione e del travisamento dei fatti. La questione di legittimità costituzionale delle norme sulla perdita del grado è irrilevante quando oggetto del giudizio sia il solo diniego di reintegrazione.
Il Fatto
Il ricorrente, nominato Capitano di complemento del Corpo di amministrazione e commissariato dell’Esercito, era stato condannato con sentenza penale, poi confermata in appello e in Cassazione, alla pena di due anni e dieci mesi di reclusione e all’interdizione temporanea dai pubblici uffici. Il Ministero della Difesa aveva disposto la perdita del grado ai sensi degli artt. 866, comma 1, e 867, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010, con decorrenza dalla data di irrevocabilità.
Successivamente il Tribunale ha dichiarato la pena condonata ex legge n. 241/2006 e il Tribunale di Sorveglianza ha concesso la riabilitazione. Su tali basi il ricorrente ha chiesto la reintegrazione nel grado, istanza reiterata dopo il silenzio dell’amministrazione. Esperito il preavviso di diniego e valutate le osservazioni procedimentali, il Ministero ha rigettato l’istanza con il decreto impugnato dinanzi al TAR Sardegna.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto la questione di legittimità costituzionale degli artt. 866, comma 1, e 867, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010, prospettata per il meccanismo automatico di espulsione dal pubblico impiego e di perdita del grado in assenza di procedimento disciplinare. La questione è dichiarata irrilevante: essa attiene all’originario esercizio del potere con cui è stata disposta la perdita del grado, provvedimento non impugnato e divenuto definitivo, mentre nel giudizio viene in rilievo il diverso potere di diniego della reintegrazione.
Nel merito il ricorso è infondato. La Corte richiama il principio secondo cui la pretesa del militare si confronta con l’ampia discrezionalità valutativa dell’Amministrazione, chiamata a verificare se la reintegra risponda anche all’interesse pubblico di settore; la stringenza dei requisiti e l’intervento dell’autorità giudiziaria militare di vertice confermano il carattere speciale e derogatorio dell’istituto (T.A.R. Campania – Napoli, sez. VII, n. 3088 del 10 giugno 2011).
Il provvedimento impugnato è sorretto da motivazione congrua e logica: l’amministrazione ha ritenuto che i reati commessi abbiano reso il militare indegno di appartenere alla comunità militare e che la buona condotta posta a fondamento della riabilitazione fosse generica e insufficiente a comprovare la riacquisizione delle qualità morali necessarie. A ciò si affiancano i pareri negativi del Comandante del Centro Documentale, del Generale Comandante delle Forze Operative Sud e il parere penale della Corte Militare di Appello, che ha escluso che i titoli professionali dichiarati possano supplire alla valutazione sulla condotta.
Il Collegio esclude pertanto i dedotti vizi di difetto di motivazione e travisamento dei fatti: gli elementi addotti dal ricorrente sono stati concretamente valutati e ritenuti insufficienti. Le censure si risolvono in una valutazione soggettiva di inopportunità dell’esercizio del potere, il cui vaglio è precluso al giudice amministrativo, non ricorrendo un’ipotesi di giurisdizione estesa al merito ai sensi dell’art. 134 c.p.a. Il ricorso è quindi rigettato, con compensazione integrale delle spese stante la difesa solo formale dell’amministrazione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.