Collocamento mirato: il Comitato tecnico deve motivare sull’attualità della diagnosi (TAR Sicilia n. 2046 del 31.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel collocamento mirato dei soggetti disabili la valutazione di incompatibilità tra la causa invalidante e le mansioni da conferire è rimessa al comitato tecnico ex art. 8, comma 1-bis, d.lgs. n. 68/1999, la cui competenza prevale, per gerarchia delle fonti e specialità, sulle difformi previsioni regolamentari comunali risalenti al sistema antecedente al d.lgs. n. 151/2015. La valutazione integra espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo nei limiti del controllo formale ed estrinseco del percorso logico seguito e dell’attendibilità delle operazioni tecniche. L’evidente assenza o la grave insufficienza della motivazione del parere costituisce, sotto il profilo sintomatico, indizio di un distorto esercizio della funzione per eccesso di potere. Il comitato può fondare il giudizio sulla documentazione prodotta, senza che la visita medica sia sempre necessaria, ma tale facoltà deve conciliarsi con il necessario approfondimento istruttorio emergente dalla motivazione, anche in ordine all’attualità di diagnosi risalenti nel tempo.

Il Fatto

Il ricorrente, affetto da invalidità riconosciuta nella misura del 100%, partecipava al concorso indetto dal Comune per la copertura di posti di giardiniere, riservato ai soggetti disabili ai sensi della legge n. 68/1999. Collocatosi al primo posto in graduatoria, veniva escluso dalla selezione dopo che il Centro per l’Impiego dichiarava l’incompatibilità delle mansioni con la diagnosi risultante dal verbale di invalidità civile.

Esperite le istanze di accesso e le controdeduzioni procedimentali, senza ottenere l’annullamento in autotutela, il candidato impugnava l’esclusione, l’approvazione della nuova graduatoria e gli atti connessi, chiedendo altresì il risarcimento del danno da ritardata assunzione. Il Comune e l’amministrazione regionale si costituivano eccependo la legittimità della valutazione del comitato tecnico, espressione di discrezionalità tecnica non sindacabile nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il primo motivo, con cui si contestava la competenza del comitato operante presso il Centro per l’Impiego. L’art. 8, comma 1-bis, d.lgs. n. 68/1999 attribuisce espressamente a tale organo la valutazione della capacità lavorativa nell’ambito del collocamento mirato; la norma prevale sulle difformi disposizioni del regolamento comunale, che pure richiamavano la visita medica davanti alla commissione dell’Azienda sanitaria, perché riferentisi al sistema anteriore alla novella del d.lgs. n. 151/2015.

Il Tribunale accoglie invece gli ulteriori motivi. Riconosce l’ampia discrezionalità tecnica riservata al comitato e il limite del sindacato giurisdizionale, circoscritto al controllo estrinseco del percorso logico e all’attendibilità delle operazioni tecniche. Rileva però che l’assenza o la grave insufficienza della motivazione può rivelare, sul piano sintomatico, un uso distorto della facoltà attribuita.

Nel caso concreto il giudizio di incompatibilità si fondava su un unico documento, il verbale di invalidità civile risalente a oltre quattro anni prima, senza alcuna motivazione sulla persistente validità di una diagnosi così datata. Il parere si limitava a una formula laconica sull’incompatibilità delle mansioni di giardiniere con la diagnosi e la scheda funzionale.

Tale insufficienza costituisce sintomo di difetto istruttorio, tanto più alla luce della certificazione neurologica prodotta dal ricorrente, dalla quale emergeva che la patologia era ben controllata dalla terapia e il compenso motorio e cognitivo ottimale, senza elementi ostativi allo svolgimento delle attività lavorative. L’accertamento, recepito dal Comune, non è dunque esaustivo.

Il Collegio annulla gli atti impugnati e ordina all’amministrazione di riesaminare l’istanza entro centoventi giorni, attenendosi ai canoni motivazionali enunciati. La domanda risarcitoria è rigettata, mancando allo stato un giudizio sull’effettiva spettanza del bene della vita. Le spese sono compensate per metà e per la restante parte poste a carico delle amministrazioni resistenti, in solido.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *