Annullato l’atto presupposto, cade per invalidità derivata la cartella di pagamento (TAR Lombardia n. 162 del 03.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’annullamento in sede giurisdizionale dell’atto di imputazione del prelievo supplementare latte travolge per invalidità caducante la cartella di pagamento che ne costituisce conseguenza immediata e necessaria, senza che il destinatario sia onerato di autonoma impugnativa dell’atto a valle. L’effetto caducante presuppone un rapporto di presupposizione-consequenzialità diretta e necessaria, tale che l’atto successivo si ponga come inevitabile conseguenza del precedente, senza nuove valutazioni di interessi. La proposizione del giudizio avverso l’atto presupposto interrompe il termine di prescrizione decennale del credito, che resta sospeso fino alla definizione della controversia sul presupposto.

Il Fatto

Una azienda agricola, produttrice di latte vaccino e assoggettata al regime europeo delle quote latte fino alla campagna 2014-2015, riceveva dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione una cartella di pagamento trasmessa via PEC il 21 settembre 2021. La cartella richiedeva, per l’annata lattiera 2006/2007, il pagamento di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per euro 144.031,95.

La società impugnava la cartella davanti al TAR Lombardia con plurime censure, tra cui la prescrizione del credito e l’illegittimità comunitaria degli atti presupposti. Nelle more del giudizio interveniva la sentenza del giudice amministrativo che annullava l’imputazione del prelievo per la stessa campagna lattiera; la ricorrente chiedeva quindi dichiararsi la cessazione della materia del contendere, insistendo poi per l’accoglimento.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta in via assorbente l’effetto prodotto dall’annullamento dell’atto presupposto. Il giudice amministrativo aveva annullato l’imputazione del prelievo per violazione della primazia del diritto dell’Unione Europea, del principio di leale cooperazione di cui all’art. 4, comma 3, TUE e dei principi di certezza del diritto, imponendo all’Amministrazione una complessiva attività di rideterminazione. Da ciò deriva l’illegittimità in via derivata della cartella, atto di riscossione conseguenziale.

Il percorso argomentativo si fonda sulla distinzione tra invalidità caducante e invalidità ad effetto viziante. Richiamando la giurisprudenza tributaria della Corte di cassazione (Sez. V n. 7259 del 2017), il Collegio ribadisce che l’annullamento dell’atto accertativo travolge gli atti successivi che lo presuppongono quando il primo costituisce presupposto unico e imprescindibile dei secondi, senza che siano necessarie nuove valutazioni di interessi. Nessun onere di impugnazione degli atti a valle gravava quindi sulla parte privata.

Il Tribunale richiama inoltre Cons. Stato Sez. VI n. 645 del 19.01.2024: in tema di riscossione, l’iscrizione a ruolo e la cartella divengono illegittime a seguito della sentenza che annulla l’atto impositivo presupposto, poiché tale pronuncia fa venir meno, indipendentemente dal passaggio in giudicato, il titolo della pretesa. Venuto meno il titolo e prima che il ricalcolo ne formi uno nuovo, anche ai sensi dell’art. 10-bis del d.l. n. 69 del 2023, la riscossione costituirebbe indebito oggettivo. Ne consegue la fondatezza del terzo motivo, sotto il profilo dell’illegittimità comunitaria dell’atto presupposto.

Il settimo motivo, sulla prescrizione, è invece respinto. Gli importi a titolo di prelievo non sono debiti periodici ma misure patrimoniali applicate sullo sforamento delle quote individuali, con prescrizione decennale. Il Collegio richiama Cons. Stato Sez. VI n. 4989 del 04.06.2024: il combinato disposto degli artt. 2943 e 2945 cod. civ. opera anche quando l’iniziativa giudiziale sia assunta dal debitore in forma impugnatoria, restando la prescrizione sospesa fino alla definizione del giudizio. Il termine è stato interrotto con il giudizio sugli atti presupposti, instaurato nel 2007, e sospeso fino alla sentenza del TAR Lazio.

Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento della cartella e salvezza del riesercizio del potere di rideterminazione da parte di Agea; gli ulteriori motivi restano assorbiti e le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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