Cittadinanza e legalizzazioni false: la legalizzazione è requisito essenziale della domanda (Cons. Stato n. 3414 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La legalizzazione apposta alle certificazioni allegate alla domanda di concessione della cittadinanza costituisce elemento essenziale di validità degli atti in Italia, al pari del loro contenuto, perché attesta la qualità legale del sottoscrittore e l’autenticità della firma e, di riflesso, la provenienza dalle autorità competenti. Ove l’Amministrazione accerti che le legalizzazioni sono false, è legittimo il provvedimento che dichiara inammissibile l’istanza, non costituendo la legalizzazione un mero adempimento successivo e separabile rispetto alle circostanze attestative del diritto. Il provvedimento di inammissibilità ha effetto preclusivo limitato: lascia integra la facoltà dell’interessato di proporre una nuova domanda ritualmente documentata. Grava su chi deduce l’errore altrui nella compilazione o nella presentazione dei documenti l’onere di fornirne almeno un principio di prova.
Il Fatto
La Prefettura di Roma ha dichiarato inammissibile l’istanza di concessione della cittadinanza presentata da un cittadino straniero, perché risultavano contraffatte le legalizzazioni apposte ai certificati di nascita e penale del paese d’origine allegati alla domanda. L’Amministrazione ha recepito la segnalazione con cui l’Ambasciata italiana ha rettificato una precedente comunicazione, avvertendo che le legalizzazioni erano false e che nel sistema informativo non risultavano registrati gli elementi identificativi delle stesse.
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso, rilevando che il documento asseritamente comprovante la presentazione all’Ambasciata consisteva in un foglio privo di intestazione e timbri, compilato solo in arabo, e che la spedizione dei documenti era stata affermata senza alcun mezzo di prova, così come privа di esito la denuncia-querela contro ignoti. L’interessato ha proposto appello, lamentando eccesso di potere per vizio di istruttoria e deducendo di essersi affidato al personale dell’Ambasciata.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato affronta il nucleo della controversia: se la legalizzazione sia un requisito essenziale della domanda o un adempimento formale sanabile. L’appellante sosteneva che essa non incidesse sulle circostanze attestative del diritto alla cittadinanza, già provato dai titoli posseduti. La Sezione respinge questa impostazione, ribadendo che la legalizzazione consente di attribuire valore alle circostanze utili e necessarie per scrutinare la domanda.
Sul piano istruttorio, il collegio rileva che dell’asserito affidamento al personale dell’Ambasciata non viene fornito neppure un principio di prova. Il primo motivo è quindi infondato anche perché non critica il rilievo del TAR sull’assenza di esiti della denuncia per falsità.
Il secondo motivo, incentrato su eccesso di potere e vizio di motivazione, è dichiarato in parte inammissibile, perché rivolto al provvedimento impugnato in primo grado e non alla sentenza gravata. Nel merito, la Corte conferma che nessun vizio affligge la motivazione del provvedimento di inammissibilità, richiamando l’affermazione del TAR, non superata né criticata, secondo cui la legalizzazione è attestazione ufficiale della qualità legale del sottoscrittore e dell’autenticità della firma e, conseguentemente, della veridicità del contenuto dei documenti.
La Sezione aggiunge un passaggio di equilibrata lettura del rapporto tra dimensione formale e sostanziale della pretesa. Ove la tesi dell’appellante sulla insussistenza della falsità o sulla sua non offensività fosse fondata, ciò non determina l’illegittimità del provvedimento, ma legittima l’interessato a proporre una nuova domanda di cittadinanza ritualmente documentata. Ciò in ragione del limitato effetto preclusivo del provvedimento, che ha dichiarato l’inammissibilità e non il diniego dell’istanza.
L’appello è pertanto respinto, con compensazione delle spese in considerazione della peculiarità della fattispecie e della mancata costituzione difensiva delle parti appellate.
Nota della Redazione
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