Scatti stipendiali TFS personale Forze di Polizia anche per cessazione a domanda (TAR Molise n. 342 del 18.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 spetta, ai fini della determinazione del trattamento di fine servizio, a tutto il personale delle Forze di Polizia, sia a ordinamento civile sia a ordinamento militare, e dunque anche agli appartenenti all’Arma dei Carabinieri. Il diritto sorge anche in caso di cessazione dal servizio a domanda, purché ricorrano il compimento del 55° anno di età e il possesso di 35 anni di servizio utile. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 non incide su tale regime, perché opera esclusivamente ai fini del calcolo della base pensionabile e non della buonuscita. L’unico soggetto obbligato alla corresponsione del TFS è l’ente previdenziale, con esclusione della legittimazione passiva dell’amministrazione di servizio.

Il Fatto

I ricorrenti, ex appartenenti all’Arma dei Carabinieri, erano stati collocati a riposo a domanda dopo aver compiuto il cinquantacinquesimo anno di età e maturato oltre trentacinque anni di servizio. Avevano chiesto all’INPS il ricalcolo del trattamento di fine servizio con l’inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987. L’Istituto aveva respinto l’istanza all’esito della propria istruttoria.

Da qui il ricorso davanti al TAR Molise per l’accertamento del diritto al beneficio, alla riliquidazione della buonuscita e al pagamento delle differenze maturate, con accessori. Si costituivano l’INPS, che eccepiva l’infondatezza, e il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, che chiedeva in via preliminare la propria estromissione dal giudizio.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio accoglie l’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall’amministrazione militare. Richiamando un orientamento consolidato — Cons. Stato, Sez. III, n. 1231 del 2019 e TAR Friuli Venezia Giulia n. 133 del 2021 — si afferma che l’unico soggetto obbligato a corrispondere il TFS è il competente ente previdenziale, mentre la compartecipazione dell’amministrazione di servizio al procedimento di liquidazione non incide sulla legittimazione passiva. Il Comando viene dunque estromesso.

Nel merito il Tribunale ritiene che le deduzioni dell’INPS non siano sufficienti a configurare una già intervenuta cessazione della materia del contendere, nonostante la rinuncia alle difese e l’avvio delle procedure di riconoscimento. Passa quindi allo scrutinio della domanda.

Il ricorso è accolto in adesione a un orientamento definito granitico — Cons. Stato, Sez. II, n. 2762 del 2023, n. 3909, n. 3910, n. 3912 e n. 3914 del 2023, n. 4844 del 2023, n. 10004 del 2023, n. 3492 del 2024 — già seguito dallo stesso TAR Molise (sentenze n. 227 del 2025, n. 158 del 2025 e n. 199 del 2024). Il Collegio ricostruisce l’evoluzione normativa: l’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987 è ormai abrogato dall’art. 2268, comma 1, n. 872, del codice dell’ordinamento militare, senza reviviscenza della previgente disciplina, cosicché resta ferma l’applicazione dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 a tutte le Forze di Polizia.

Quanto all’ambito oggettivo, la norma riconosce il beneficio al personale che chieda il collocamento in quiescenza con i 55 anni di età e i 35 anni di servizio utile: anche la cessazione a domanda fa sorgere il diritto. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 non conduce a diverse conclusioni, poiché si applica ai soli fini del calcolo della base pensionabile e non modifica il regime della buonuscita. L’inosservanza del termine del 30 giugno non comporta alcuna decadenza (Cons. Stato n. 8594 del 2024).

Accertata la sussistenza dei requisiti in capo ai ricorrenti, il Tribunale riconosce il diritto al beneficio e alla differenza tra quanto già liquidato e il maggior importo dovuto, oltre agli interessi legali. Nega invece il cumulo con la rivalutazione monetaria, in forza dell’art. 16, comma 6, legge n. 412/1991 (Cons. Stato n. 3098 del 2023). Spese compensate in ragione della condotta cooperativa dell’Istituto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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