Infermità da causa di servizio e limiti del recupero delle competenze stipendiali (TAR Lombardia n. 3317 del 22.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio ha carattere obbligatorio e vincolante per l’amministrazione procedente; la sua portata sostanzialmente provvedimentale consente di evocarne in giudizio i vizi propri unitamente all’atto conclusivo. Nella materia dell’equo indennizzo la posizione del dipendente è di interesse legittimo e non di diritto soggettivo, con conseguente inammissibilità dell’azione di accertamento della dipendenza da causa di servizio. Il diniego fondato sul parere vincolante non richiede il preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, né un onere motivazionale rafforzato. Il ritardo dell’amministrazione nell’invio alla C.M.O., in violazione delle norme di autorganizzazione interna, non può ricadere sul privato in sede di recupero delle competenze stipendiali.
Il Fatto
Il ricorrente, ufficiale dell’Esercito, dopo un sinistro stradale occorso nel 2021 mentre rientrava dal servizio, presentava domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di concessione dell’equo indennizzo per le infermità diagnosticate. Il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, con parere del 31.07.2023, riconosceva la dipendenza per una lesione e la negava per l’altra; il Ministero della Difesa recepiva tale esito con decreto del 24.10.2023.
Il ricorrente impugnava il provvedimento e il parere presupposto, chiedendo anche l’accertamento del proprio diritto al riconoscimento della causa di servizio. Con successivi motivi aggiunti censurava il diniego relativo al periodo di aspettativa, la mancata notifica di atti pregressi e il provvedimento di recupero delle somme corrisposte durante l’aspettativa per infermità non riconosciuta dipendente da causa di servizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia, osservando che il Comitato di Verifica esprime un parere tecnico-discrezionale con portata parzialmente vincolante e sostanzialmente provvedimentale, impugnabile unitamente all’atto conclusivo. Accoglie invece l’eccezione di inammissibilità dell’azione di accertamento: nella materia dell’equo indennizzo si controverte di interessi legittimi davanti al potere tecnico-discrezionale della pubblica amministrazione, mentre il diritto soggettivo sorge solo dopo il riconoscimento del beneficio.
Nel merito il ricorso introduttivo è infondato. I termini del d.P.R. n. 461/2001 che scandiscono le fasi interne del procedimento hanno natura ordinatoria, non perentoria, e il loro superamento non fa venir nulla il potere amministrativo di provvedere, salve le conseguenze disciplinari o risarcitorie. Lo stesso vale per i termini delle Linee Guida e della Direttiva ministeriale.
Quanto al preavviso di rigetto, il parere del Comitato è vincolante e la partecipazione procedimentale non potrebbe incidere sul contenuto dispositivo del provvedimento: ricorrono quindi le condizioni dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990. L’amministrazione non è nemmeno gravata di un onere motivazionale rafforzato quando recepisce il parere per relationem. L’art. 7 del d.P.R. n. 461/2001 non introduce un contraddittorio endoprocedimentale, ma disciplina la comunicazione della trasmissione degli atti al Comitato.
Il giudizio del Comitato, espressione di discrezionalità tecnica, è sindacabile solo ab externo, per assenza di motivazione o manifesta irragionevolezza. Nel caso concreto il parere è adeguatamente motivato e la patologia risulta in rapporto evolutivo con il pregresso traumatismo già riconosciuto dipendente da causa di servizio.
Il secondo e il terzo motivo aggiunto sono invece fondati. Il provvedimento che nega la dipendenza per l’intero periodo di aspettativa contrasta con il parere del Comitato, che aveva riconosciuto la causa di servizio per una delle patologie. Parimenti illegittimo il recupero delle competenze stipendiali: il ritardo nell’invio alla C.M.O. rispetto alla Direttiva interna e al principio dell’art. 905 del d.lgs. n. 66/2010 non può ricadere sul dipendente.
Nota della Redazione
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