Concessioni demaniali marittime e disapplicazione della proroga legale al 2033 (TAR Lazio n. 342 del 18.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto dell’Unione europea impone che il rilascio o il rinnovo delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative avvenga all’esito di una procedura di evidenza pubblica, con conseguente obbligo di disapplicazione, da parte del giudice e dell’amministrazione, delle norme nazionali che dispongono proroghe automatiche. Sono pertanto inapplicabili l’art. 1, commi 682, 683 e 684, legge n. 145/2018, l’art. 182, comma 2, d.l. n. 34/2020, l’art. 3, comma 6-sexies, d.l. n. 198/2022 e l’art. 1, comma 1, lett. a), n. 1.1), d.l. n. 131/2024, per contrasto con gli artt. 49 e 56 T.F.U.E. e con l’art. 12 direttiva 2006/123/CE. La ricognizione comunale delle istanze di proroga legale, pubblicata per venti giorni senza avviso ai potenziali concorrenti, non integra una procedura selettiva idonea a legittimare il nuovo rilascio. Il provvedimento che riconduce l’efficacia del titolo a un termine conforme al diritto europeo non è revoca ai sensi dell’art. 21-quinquies legge n. 241/1990, ma doverosa applicazione del diritto dell’Unione.

Il Fatto

La ricorrente è titolare di una concessione demaniale marittima per finalità turistico-ricreative rilasciata dal Comune di Terracina. Il Comune, dapprima, aveva dato atto dell’estensione ex lege della durata al 31 dicembre 2033, apponendo sul titolo la relativa dicitura. Dopo le pronunce dell’Adunanza Plenaria, l’amministrazione ha ritenuto superato quel precedente indirizzo e ha ricondotto l’efficacia del rapporto al 31 dicembre 2023, poi spostato al 31 dicembre 2024 con una proroga tecnica.

La concessionaria ha impugnato la determina n. 2722 del 30.12.2023, la delibera di Giunta n. 104 del 29.12.2023 e la presupposta delibera n. 15 del 17.02.2022, deducendo la violazione dell’affidamento, l’illegittimità della revoca, il difetto di motivazione e la mancata applicazione delle norme sopravvenute in materia di rinnovo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio definisce la controversia con sentenza succintamente motivata, ai sensi degli artt. 3, 74 e 88, comma 2, lett. d), cod. proc. amm., rilevando la manifesta infondatezza del ricorso e richiamando numerosi precedenti conformi, tra cui le decisioni del Cons. Stato, Sez. VII, n. 4479, 4480 e 4481 del 2024 e la pronuncia della Sez. VII n. 1688 del 2025.

Il nucleo argomentativo è la disapplicazione delle proroghe legali. Le norme nazionali che estendono automaticamente la durata dei titoli contrastano con gli artt. 49 e 56 T.F.U.E. e con l’art. 12 direttiva 2006/123/CE e non possono essere applicate né dai giudici né dalla pubblica amministrazione. L’invocato principio di irretroattività non è conferente: il rilascio remoto di una concessione non la sottrae in perpetuo alla disciplina europea, come chiarito dalla Sez. VII n. 1688 del 2025.

La difesa della ricorrente si fonda sull’idea che l’estensione sia avvenuta all’esito di una procedura di evidenza pubblica. Il Collegio esclude che tale procedura abbia i caratteri richiesti. Gli istanti avevano espressamente chiesto l’applicazione della proroga automatica ex art. 1, commi 682, 683 e 684, legge n. 145/2018 e il Comune l’ha accordata. La pubblicazione dell’avviso per venti giorni, senza menzione dell’oggetto e delle caratteristiche della concessione e senza avvertimento ai potenziali operatori circa la possibilità di presentare istanze concorrenti, soddisfa un mero onere pubblicitario. Manca la pubblicità adeguata e il confronto competitivo richiesti dal diritto europeo.

Ne derivano l’inammissibilità delle censure costruite sull’art. 3, comma 2, d.l. n. 198/2022, che presuppongono una procedura selettiva mai svolta, e l’infondatezza delle doglianze sull’art. 21-quinquies legge n. 241/1990. Il Comune non ha esercitato un potere di autotutela, ma ha dato doverosa applicazione del diritto dell’Unione, con la conseguenza che non erano necessari né la comunicazione di avvio del procedimento né alcun indennizzo.

Il Collegio respinge anche il motivo fondato sul d.l. n. 198/2022, già ritenuto disapplicabile, e chiude con un monito: la reiezione non esclude l’auspicio che l’amministrazione pubblichi sollecitamente la procedura selettiva, potendo ricorrere a una breve proroga tecnica nei soli limiti di tempo necessari, in applicazione del principio di continuità dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost. Le spese sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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