Proroga automatica delle concessioni balneari disapplicata e legittima revoca comunale (TAR Lazio n. 351 del 18.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative non possono beneficiare della proroga automatica ex lege fino al 2033 prevista dall’art. 1, commi 682, 683 e 684, legge n. 145/2018, né delle successive estensioni, perché tali disposizioni contrastano con l’art. 49 TFUE e con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE e vanno disapplicate dal giudice e dalla pubblica amministrazione. L’amministrazione comunale che, in doverosa applicazione del diritto europeo, riconduca l’efficacia dei titoli concessori a un termine conforme ai principi di imparzialità, trasparenza e concorrenza non esercita un potere di autotutela ai sensi dell’art. 21-quinquies legge n. 241/1990, con la conseguenza che non sono dovuti né la comunicazione di avvio del procedimento né alcun indennizzo. La tutela dell’affidamento del concessionario non è invocabile a fronte di atti che rimuovono effetti contrari alla disciplina europea.

Il Fatto

Il titolare di una concessione demaniale marittima per uno stabilimento balneare nel Comune di Terracina aveva ottenuto l’apposizione sul titolo della dicitura di validità sino al 31 dicembre 2033, in virtù dell’art. 1, commi 682-684, legge n. 145/2018. Dopo le sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 17 e n. 18 del 2021, il Comune ha ritenuto superato il proprio precedente indirizzo e ha ricondotto l’efficacia della concessione al 31 dicembre 2023, poi prorogata con proroga tecnica al 31 dicembre 2024.

Il concessionario ha impugnato la determina n. 2722 del 30.12.2023, la delibera di Giunta n. 104 del 29.12.2023 e, per quanto occorra, la precedente delibera n. 15 del 17.02.2022, lamentando la violazione dell’affidamento, l’eccesso di potere e la mancata applicazione delle norme nazionali di proroga. Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto il ricorso con sentenza succintamente motivata, ai sensi degli artt. 74 e 88, comma 2, lett. d), cod. proc. amm., richiamando i numerosi precedenti conformi, tra cui Cons. Stato, Sez. VII, n. 4479 del 2024 e Cons. Stato, Sez. VII, n. 10132 del 2024.

La questione centrale riguarda la disapplicazione della normativa nazionale di proroga. Il diritto dell’Unione impone che il rilascio o il rinnovo delle concessioni demaniali avvenga all’esito di una procedura di evidenza pubblica. Ne deriva l’incompatibilità, per contrasto con l’art. 49 TFUE e con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE, dell’art. 1, commi 682 e 683, legge n. 145/2018 e dell’art. 182, comma 2, d.l. n. 34/2020. Tali norme non sono applicabili né dai giudici né dall’amministrazione.

Il Tribunale ha escluso che la procedura seguita dal Comune nel 2020 potesse qualificarsi come selezione imparziale e trasparente. L’avviso pubblicato si limitava a rendere note le istanze di proroga, indicando le concessioni con la sola sigla e località, senza alcun avvertimento ai potenziali operatori circa la possibilità di presentare istanze concorrenti. La mera pubblicazione per venti giorni non soddisfa l’esigenza di un confronto competitivo. Di conseguenza, non opera la salvaguardia delle procedure selettive previste dall’art. 1, comma 1, lett. a), n. 1.1), d.l. n. 131/2024.

Quanto alla qualificazione dell’atto, il Collegio ha chiarito che il Comune non ha esercitato la revoca ai sensi dell’art. 21-quinquies legge n. 241/1990, ma ha dato doverosa applicazione del diritto europeo. Non erano pertanto necessari né la comunicazione di avvio del procedimento né alcun indennizzo. La stessa conclusione vale per l’affidamento del concessionario, privo di tutela a fronte di provvedimenti in contrasto con la disciplina europea.

Il Collegio ha inoltre dichiarato inammissibili, per difetto di interesse, le censure fondate sull’art. 3, comma 2, d.l. n. 198/2022, non essendosi svolta alcuna vera procedura selettiva. Ha respinto il ricorso, compensando le spese, e ha auspicato che l’amministrazione pubblichi sollecitamente il bando, confermando che la proroga tecnica è compatibile con i principi europei solo se la gara è già indetta o deliberata a tempi brevissimi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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