Progressione verticale interna e sindacato sulla discrezionalità tecnica della commissione (TAR Sicilia n. 3434 del 01.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nelle progressioni verticali interne disciplinate dall’art. 52, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165/2001 la valutazione di attinenza del servizio prestato, dei titoli formativi e delle competenze informatiche costituisce espressione di discrezionalità tecnica della commissione, sindacabile in sede di legittimità solo per manifesta illogicità o travisamento dei fatti. L’attinenza non richiede coincidenza piena tra mansioni svolte e profilo selezionato, ma relazione di affinità funzionale. La doglianza che non superi la prova di resistenza, non essendo idonea a mutare l’esito della graduatoria, è irrilevante per difetto di interesse. La domanda di nullità dei contratti di lavoro stipulati all’esito della procedura appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, vertendosi in fase contrattuale del rapporto.

Il Fatto

Il ricorrente, dipendente a tempo indeterminato dell’Area degli Operatori Esperti di un Comune, partecipava alla procedura comparativa indetta per la copertura di due posti di Istruttore Tecnico mediante progressione verticale in deroga. All’esito delle valutazioni veniva collocato al terzo posto con punti 69,53, preceduto da due controinteressati collocati al primo e al secondo posto con punti 72,50 e 70,20.

Impugnava quindi le determinazioni di approvazione e rettifica della graduatoria, i verbali della commissione, le schede di valutazione e, in via gradata, chiedeva dichiararsi la nullità dei contratti di lavoro nel frattempo stipulati. L’amministrazione resistente eccepiva che tutte le censure si risolvevano in una contestazione di merito delle valutazioni tecniche, non consentita in sede di legittimità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare la domanda di nullità dei contratti, rilevando di avere dato rituale avviso alle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.. La richiesta attiene alla fase contrattuale del rapporto già instaurato e ricade quindi nella giurisdizione del giudice ordinario: la domanda è dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione.

Nel merito, la contestazione sull’attribuzione del punteggio massimo per l’esperienza maturata è respinta. L’Ufficio Ecologia è incardinato nell’Area Tecnica dell’ente e la qualificazione del servizio come attinente integra un apprezzamento di discrezionalità tecnico-valutativa, sindacabile solo per irragionevolezza evidente o travisamento. L’attinenza va intesa come affinità funzionale e non come coincidenza perfetta con le mansioni del profilo selezionato.

Quanto ai corsi di formazione, l’Allegato B al Regolamento e il verbale della commissione ammettono la valorizzazione di materie generali funzionali all’attività dell’ente; gli attestati su carta intestata sono ritenuti idonei a provare la partecipazione. La censura è comunque superata dalla prova di resistenza: anche detraendo i punti contestati, il punteggio del ricorrente resterebbe inferiore a quello della seconda classificata.

La doglianza sull’uso delle piattaforme informatiche è infondata, avendo l’elenco dell’Allegato B carattere esemplificativo e spettando alla commissione valutare la coerenza delle competenze dichiarate. La valutazione dei titoli prima del colloquio non integra violazione dell’art. 8 del d.P.R. n. 487/1994, non applicabile in via piena alle progressioni interne e, in ogni caso, nella specie la valutazione era stata solo sommaria e non definitiva. Il criterio di ripartizione del punteggio del colloquio rientra nella discrezionalità tecnica e non ha prodotto disparità di trattamento. Sulla valorizzazione delle mansioni superiori difetta la prova documentale.

Il ricorso è dunque rigettato nel resto, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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