Acquisizione al patrimonio comunale e confisca penale: irrilevante il sopravvenuto (TAR Sicilia n. 3443 del 01.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In caso di inottemperanza all’ordine di demolizione, l’acquisizione gratuita dell’opera abusiva e dell’area di sedime al patrimonio comunale consegue ope legis allo spirare del termine di novanta giorni e il provvedimento che la dispone ha natura meramente dichiarativa, non implicando alcuna valutazione discrezionale. La legittimità degli atti amministrativi va valutata con il criterio del tempus regit actum, cioè alla stregua della situazione di fatto e di diritto esistente al momento della loro adozione: la sopravvenuta confisca penale del bene, divenuta definitiva solo in epoca successiva, non travolge l’acquisizione già perfezionatasi. L’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 consente l’applicazione cumulativa della sanzione pecuniaria insieme all’acquisizione. Trattandosi di atto vincolato, non residua alcun obbligo di comunicazione di avvio del procedimento né spazio per un bilanciamento con l’affidamento del privato.
Il Fatto
La ricorrente impugnava l’ordinanza del Comune di Misterbianco n. 273 del 17 ottobre 2024, con cui era stata disposta l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale di un immobile abusivo, emessa sulla scorta del verbale di inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 70 del 13 luglio 2017. Con un secondo atto censurava la determinazione n. 3057 del 17 novembre 2024, recante l’irrogazione della sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001.
Nel corso del giudizio il Comune, riconosciuta l’errata individuazione catastale del bene, annullava l’ordinanza n. 273 e adottava l’ordinanza n. 34 dell’11 febbraio 2025, correttamente identificativa del lotto. Avverso quest’ultima la ricorrente proponeva motivi aggiunti, deducendo che nelle more il Tribunale di Bologna aveva disposto la confisca dell’immobile ai sensi dell’art. 24 d.lgs. n. 159/2011, poi confermata in Cassazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara l’improcedibilità del ricorso introduttivo in relazione all’ordinanza n. 273/2024, annullata e sostituita dal provvedimento di rettifica n. 34/2025, gravato con i motivi aggiunti. Respinge invece le censure sulla sanzione pecuniaria, riconoscendo la piena legittimità dell’applicazione cumulativa dell’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001, conforme all’orientamento espresso da Cons. Stato, Sez. VII, n. 3990 del 2025.
Il nucleo argomentativo riguarda la sopravvenuta confisca. Il Tribunale osserva che la sentenza penale del 10 aprile 2025 è intervenuta dopo l’adozione del provvedimento impugnato; la sua legittimità va quindi apprezzata alla stregua del principio tempus regit actum. Ne deriva il rigetto dell’eccezione di carenza di interesse sollevata dal Comune: la ricorrente era destinataria formale dell’atto e, al momento dell’adozione, non era ancora intervenuta alcuna confisca definitiva.
Sul piano sostanziale la Corte richiama la disciplina dell’art. 45 d.lgs. n. 159/2011, a norma del quale solo con la confisca definitiva i beni sono acquisiti al patrimonio dello Stato. Poiché l’ingiunzione risale al 2017 e il verbale di inottemperanza al 2019, l’effetto acquisitivo si era già perfezionato ope legis prima del decreto di confisca provvisoria del 2023. Il Collegio conforta la conclusione citando TAR Sicilia Catania, Sez. II, n. 3135 del 2024 e Cons. Stato, Sez. VI, n. 5331 del 2024, che qualificano il provvedimento di acquisizione come atto privo di discrezionalità, di natura dichiarativa.
Cadono quindi anche i rilievi sul difetto di motivazione. Quanto all’area ulteriore rispetto al sedime, il provvedimento dà conto che essa è nettamente inferiore al decuplo e strettamente necessaria alla demolizione. Quanto all’affidamento e alle esigenze abitative, il Collegio ribadisce che l’acquisizione è atto dovuto, con interesse pubblico in re ipsa (TAR Sicilia Catania, Sez. IV, n. 1121 del 2024), e che per la stessa ragione non è dovuta la comunicazione di avvio del procedimento. I motivi aggiunti sono rigettati, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.