Offerta tecnica difforme dal rapporto regola-eccezione tra porta a porta e prossimità (TAR Sicilia n. 3632 del 19.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nei contratti pubblici la lex specialis che individui il sistema di raccolta dei rifiuti urbani come porta a porta integrale, con raccolta di prossimità ammessa solo in ipotesi tassative, vincola anche la stazione appaltante. Il rapporto tra regola ed eccezione non può essere invertito in sede di valutazione delle offerte, perché ciò compromette la par condicio e il principio del risultato. È quindi illegittima l’ammissione dell’offerta che estenda la raccolta di prossimità alla maggior parte delle utenze per ragioni non previste dagli atti di gara, configurando un aliud pro alio. Parimenti illegittima è l’offerta che riduca il numero di automezzi sotto il minimo quantitativo inderogabilmente prescritto dal capitolato.

Il Fatto

La stazione appaltante indice una procedura aperta per il servizio settennale di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Al termine delle operazioni la società aggiudicataria risulta prima in graduatoria, precedendo il raggruppamento ricorrente, collocatosi secondo.

Il raggruppamento impugna l’aggiudicazione deducendo vizi di conformità dell’offerta tecnica e irregolarità nella verifica dell’anomalia, con successiva proposizione di motivi aggiunti. Si costituiscono la stazione appaltante, l’aggiudicataria, il Comune e l’ufficio regionale di committenza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie in via preliminare le eccezioni di difetto di legittimazione passiva. L’ufficio regionale di committenza è struttura servente della stazione appaltante, con attività endoprocedimentale priva di rilevanza esterna; il Comune è mero beneficiario del servizio, senza atti propri tra quelli impugnati. Entrambi sono estromessi.

Nel merito, il primo motivo è in parte fondato. Il punto 4.8 della relazione illustrativa e il sub-criterio 1.3 del disciplinare non circoscrivono la raccolta di prossimità al solo centro storico, ma la ammettono in ipotesi tassative legate al decoro urbano e all’assenza di spazi interni. Il Collegio esclude che il sub-criterio 1.3 possa operare come deroga alla regola del porta a porta integrale: esso attribuisce un punteggio aggiuntivo per soluzioni tecnologicamente avanzate nelle sole aree in cui l’eccezione è consentita.

L’offerta dell’aggiudicataria propone un modello “ibrido” che estende le isole ecologiche alla maggior parte delle utenze e per ragioni ulteriori, come la dispersione abitativa delle frazioni, non contemplate dalla lex specialis. Il rapporto regola-eccezione risulta così rovesciato. La stazione appaltante non poteva recuperare ex post margini discrezionali, perché le prescrizioni di gara vincolano anche l’amministrazione e la valutazione di conformità è vincolata. È compromesso il principio del risultato di cui all’art. 1, commi 2, 3 e 4, d.lgs. n. 36/2023.

Il secondo motivo è parimenti fondato. La Tabella 3.1 del capitolato prescrive un numero minimo di automezzi, con clausola espressa secondo cui l’elenco “non potrà essere inferiore”. Le disposizioni sui mezzi “puramente indicativi” attengono al profilo qualitativo e non a quello quantitativo. L’aggiudicataria ha ammesso di aver impiegato un numero inferiore, senza che la libertà organizzativa dell’offerente potesse scendere sotto la soglia minima.

Il terzo motivo è respinto: l’uso del carattere 10,5 non è assistito da prova dell’effettivo vantaggio, né la gara prevedeva sanzioni per lo sforamento dimensionale. Il quarto è infondato, perché i ricavi CONAI sono stati quantificati dalla stessa stazione appaltante e indicati solo nel PEF, non nel modulo dell’offerta economica. Le censure dalla quinta all’ottava restano assorbite. L’aggiudicazione è annullata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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