Doping equino, responsabilità dell’allenatore e prova dell’esimente (Cons. Stato n. 3445 del 04.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di doping equino, ai fini dell’accertamento della pratica vietata è sufficiente il riscontro della presenza nell’organismo del cavallo delle sostanze proibite, che si presumono avere effetto dopante, indipendentemente dalla prova di alterazioni delle prestazioni agonistiche. Il Regolamento vieta non solo la somministrazione, ma anche il contatto e l’esposizione alla sostanza proibita, così responsabilizzando l’allenatore, tenuto alla gestione, alla protezione e alla sicurezza dell’animale. Ai sensi dell’art. 14, comma 2, del regolamento per il controllo delle sostanze proibite, l’allenatore risponde della positività rilevata anche per atti del familiare, del collaboratore o del dipendente, salvo che dimostri che l’evento derivi da un fatto a lui non imputabile nemmeno a titolo di colpa. L’esimente non opera quando la prova della diligenza si fondi solo su un’autodichiarazione del sottoposto e l’esperienza del professionista renda inverosimile l’ignoranza dello stato alterato dell’animale: è configurabile la culpa in eligendo o in vigilando.

Il Fatto

L’odierno appellante, allenatore e guidatore al trotto, impugnava davanti al TAR Lazio la decisione con cui la Commissione Disciplina di Appello del MASAF aveva respinto il gravame avverso la sanzione di sospensione per sei mesi dalla qualifica, irrogata per la presunta positività ai controlli antidoping di un cavallo da lui allenato.

Il TAR Lazio, con sentenza in forma semplificata n. 07965/2025, rigettava il ricorso. L’allenatore proponeva appello, deducendo la violazione dell’art. 14, comma 2, del regolamento per il controllo delle sostanze proibite e l’eccesso di potere per disparità di trattamento, illogicità e travisamento dei fatti, assumendo di avere dimostrato che l’evento derivava da un fatto a lui non imputabile nemmeno a titolo colposo. Il Ministero si costituiva chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice e la ritiene pienamente coerente con la statuizione impugnata, a partire dalla grave alterazione del cavallo risultato drogato. Su questa base esamina la censura relativa all’esimente regolamentare.

La Corte ribadisce un principio generale: ai fini dell’accertamento del doping mediante somministrazione di farmaci o sostanze biologicamente o farmacologicamente attive è sufficiente la presenza delle sostanze, che si presumono avere effetto dopante, indipendentemente dal riscontro di effettive alterazioni delle prestazioni agonistiche, richiamando sul punto Cons. Stato, Sez. VI, n. 2784 del 2025.

Quanto alla posizione dell’allenatore, il Collegio valorizza la disciplina regolamentare. L’art. 3, comma 3, del Regolamento pone in capo all’allenatore la responsabilità della gestione, della protezione e della sicurezza del cavallo; l’art. 4 vieta in ogni fase della vita dell’animale la presenza nel suo organismo di qualsiasi quantità di sostanza proibita, di un suo isomero, metabolita o indicatore scientifico; l’art. 6 qualifica come pratiche proibite le attività che compromettono la regolarità delle corse, l’integrità, la salute e il benessere del cavallo. Il divieto riguarda dunque anche il contatto e l’esposizione, in termini estensivi di responsabilizzazione dell’operatore.

Su questa cornice si innesta l’art. 14, comma 2, del regolamento per il controllo delle sostanze proibite, che addossa all’allenatore la responsabilità della positività anche per atti del collaboratore o del dipendente, salvo prova del fatto non imputabile nemmeno a titolo di colpa. Nel caso concreto tale prova manca: l’assenza di diligenza risulta confermata, da un lato, perché l’unico sostegno all’invocata prova è l’autodichiarazione di un sottoposto e, dall’altro, perché l’allenatore ha affidato il cavallo a un soggetto che fa uso costante di droga e non si è avveduto del grave stato di alterazione dell’animale.

Il Collegio sottolinea l’inverosimiglianza dell’ignoranza, avuto riguardo alla profonda esperienza del professionista, invocata e comprovata in appello. Configura quindi quanto meno una culpa in eligendo o in vigilando e respinge il gravame, con condanna dell’appellante alle spese del grado, liquidate in euro 4.000,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *