Concorso ricercatore: sindacato sul voto numerico e congruenza dei titoli al SSD (TAR Sicilia n. 3456 del 24.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il voto numerico attribuito dalla commissione di un concorso pubblico ai titoli e alle pubblicazioni esprime e sintetizza il giudizio tecnico-discrezionale e contiene in sé la motivazione, quando la commissione abbia preventivamente fissato criteri di massima e parametri di riferimento cui raccordare il punteggio. Il sindacato del giudice amministrativo resta circoscritto alla manifesta irragionevolezza, all’illogicità, al travisamento di fatto e all’errore procedurale, non potendo sostituire la propria valutazione opinabile a quella dell’organo tecnico. La congruenza dei titoli con il settore scientifico-disciplinare messo a bando va apprezzata alla luce delle declaratorie ministeriali: ove queste ricomprendano espressamente la sociologia giuridica nel settore filosofico-giuridico, non è automaticamente estranea al settore l’attività svolta in ambito sociologico-giuridico. La clausola del bando non si interpreta in funzione integrativa, ma secondo il significato letterale delle parole.
Il Fatto
Con decreto rettorale è indetta una selezione per la stipula di un contratto triennale di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 12/H3 e il settore scientifico-disciplinare IUS/20 presso il Dipartimento di Giurisprudenza di un ateneo siciliano. Il ricorrente, ricercatore a tempo determinato di tipo a) nel medesimo settore, partecipa alla procedura.
All’esito delle valutazioni la commissione colloca al primo posto, con 86,70 punti, una candidata esterna al settore, seguita dal ricorrente con 83 punti; con decreto rettorale la prima è dichiarata vincitrice. Il ricorrente impugna gli atti della selezione, dalla fissazione dei criteri alle schede di attribuzione dei punteggi, chiedendo l’accertamento dell’obbligo di rimodulare i punteggi ovvero, in subordine, di disporre una nuova valutazione. La vincitrice propone ricorso incidentale, lamentando vizi che avrebbero dovuto condurre all’esclusione del ricorrente e l’omessa valutazione di propri titoli.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto la censura sulla violazione dei criteri di valutazione dei titoli. Richiamate le declaratorie dei settori concorsuali, che espressamente ricomprendono nel settore filosofico-giuridico gli studi di sociologia giuridica, il giudice ritiene prive di base le doglianze costruite sull’asserita estraneità al SSD delle esperienze della vincitrice. La riconducibilità al settore SPS/12 non colloca automaticamente quei titoli fuori dal settore IUS/20: occorreva dimostrare in concreto la non riconducibilità degli stessi agli studi di sociologia giuridica.
Quanto all’attività didattica, la Corte osserva che la lex specialis non imponeva la valutazione dei soli insegnamenti completi, né precludeva la considerazione di singole ore di lezione o la loro sommatoria. Le clausole del bando, per costante giurisprudenza, non si interpretano in funzione integrativa, ma secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale. Anche la sottrazione delle ore contestate, del resto, avrebbe comportato una decurtazione marginale, insufficiente a modificare l’esito della graduatoria: la censura non supera la prova di resistenza.
Sul voto numerico il Collegio richiama l’orientamento secondo cui Cons. Stato n. 3235 del 2024 e la giurisprudenza amministrativa siciliana ammettono la motivazione in forma numerica quando essa si raccordi a criteri di massima predeterminati. Nel caso concreto la commissione aveva dettato criteri compositi e articolati per ciascun criterio, e la scheda di attribuzione dei punteggi risponde agli stessi. Quanto alla pubblicazione valutata come scarsa, la Corte esclude la contraddittorietà con il diverso giudizio reso in altra e autonoma procedura selettiva.
Infine, sulla consistenza complessiva della produzione scientifica, il giudice verifica che per entrambi i candidati è stato assunto quale dies a quo il conseguimento del titolo di dottore di ricerca: le censure sul diverso arco temporale e sugli anni di inattività risultano quindi erronee o irrilevanti. Respinto il ricorso principale, il ricorso incidentale è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse in applicazione del principio della ragione più liquida, ai sensi degli artt. 42, comma 1, e 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., restando la controinteressata titolare del bene della vita conseguito. Le spese sono integralmente compensate.
Nota della Redazione
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