Revoca del bando per nuova valutazione dell’interesse pubblico e diniego del risarcimento (TAR Puglia n. 378 del 26.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La revoca del bando di gara non richiede soltanto sopravvenuti motivi di pubblico interesse o un mutamento della situazione di fatto non prevedibile, ma può fondarsi anche su una nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, ai sensi dell’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990. L’esercizio di tale potere resta rimesso a un apprezzamento ampiamente discrezionale dell’amministrazione, sindacabile nei soli limiti della manifesta irragionevolezza o illogicità. In presenza di un atto plurimotivato, il riscontro della legittimità di una sola autonoma ragione giustificatrice conduce al rigetto dell’intero ricorso. Non è configurabile la responsabilità precontrattuale dell’amministrazione quando la procedura si è arrestata alla presentazione della domanda, non essendosi radicato un ragionevole affidamento alla conclusione della gara in favore del concorrente.

Il Fatto

La società ricorrente impugna la deliberazione con cui l’azienda sanitaria ha revocato la gara europea per l’affidamento del servizio di elisoccorso integrato nel servizio di emergenza sanitaria 118, prorogando al contempo l’affidamento in essere in favore della stessa società per sei mesi, senza soluzione di continuità e alle condizioni contrattuali vigenti.

Alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte aveva partecipato alla procedura la sola ricorrente; la prima seduta era stata rinviata “per sopravvenute esigenze” e la procedura si era di fatto arrestata. Dopo l’avvio del procedimento di revoca, l’amministrazione ha ritenuto sufficiente il solo servizio operante H24 per tutto l’anno, senza il secondo elicottero nel periodo estivo e i connessi maggiori oneri, indicando due ulteriori circostanze rafforzative. La ricorrente deduce la violazione dell’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990 e l’eccesso di potere, chiedendo anche il risarcimento dei danni.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso. Muovendo dall’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, rileva che la revoca può fondarsi non solo su sopravvenuti motivi di pubblico interesse o su un mutamento della situazione di fatto non prevedibile, ma anche su una nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, come avvenuto nel caso concreto. Richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui la revoca esige una valutazione di opportunità ancorata alle condizioni legittimanti della norma, restando espressione di un potere ampiamente discrezionale (tra le altre, Cons. Stato, Sez. III, n. 1455 del 2021; Cons. Stato, Sez. III, n. 2311 del 2014; TAR Campania – Napoli, Sez. I, n. 771 del 2021).

Nel merito, la ragione fondante non è l’assenza del contemporaneo utilizzo dei due elicotteri, bensì la constatazione che il servizio operante H24 garantisce adeguatamente il fabbisogno provinciale anche nel periodo estivo. Tale conclusione si basa sugli esiti della stagione 2023, durante la quale, invece di attivare il secondo elisoccorso, sono stati potenziati i servizi territoriali con presenza capillare di medici e personale infermieristico, con una diminuzione delle richieste di soccorso da circa 260 nel 2022 a circa 181 nel 2023 e un risparmio di circa 600.000 euro. La scelta non è irragionevole o illogica e la censura si risolve in una inammissibile sostituzione delle valutazioni della ricorrente.

Le censure relative alle ulteriori circostanze poste a base della revoca sono assorbite. In presenza di un atto plurimotivato è sufficiente la legittimità di una sola autonoma ragione giustificatrice, poiché l’atto non potrebbe comunque essere annullato in quanto sorretto da una distinta ratio confermata.

Quanto alla domanda risarcitoria, declinata come danno da lesione dell’affidamento incolpevole, il Collegio la ritiene infondata. La responsabilità precontrattuale non è configurabile quando lo stato della procedura non ha radicato un ragionevole affidamento alla conclusione della stessa in favore del concorrente e, nel caso di specie, la procedura si è arrestata alla presentazione della domanda. Richiamata la Adunanza Plenaria n. 5 del 2018, che valorizza lo stato di avanzamento del procedimento rispetto al momento del ritiro degli atti, il Collegio osserva che la ricorrente avrebbe potuto attivare il rimedio di cui all’art. 117 c.p.a. prima di rinnovare la polizza fideiussoria. La diligenza professionale avrebbe imposto di non affrontare ulteriori esborsi dinanzi a una procedura ferma da lungo tempo. Le spese sono compensate in ragione dell’intervallo di tempo trascorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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