Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e nomina del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3492 del 06.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario e ordina all’amministrazione di dare esecuzione al titolo entro un termine perentorio. Decorso inutilmente tale termine, opera la nomina del commissario ad acta per l’adozione degli atti sostitutivi necessari. Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso. L’accertamento presuppone l’inadempimento dell’obbligo portato dal titolo e la sua mancata contestazione in giudizio.

Il Fatto

La ricorrente ha ottenuto dal Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, la sentenza n. 61/2024, pubblicata il 01.02.2024, con cui è stato accertato il diritto a ottenere la carta del docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, per l’importo di € 500,00 per ciascun anno, con condanna dell’amministrazione a metterla a disposizione e al pagamento delle spese di lite.

Nonostante la notifica del titolo, effettuata in data 06.02.2024, l’amministrazione è rimasta inadempiente. Non essendovi stata impugnazione, è intervenuto il passaggio in giudicato, come da attestazione della cancelleria, ed è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 D.L. 669/1996. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna all’esecuzione e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto che la pretesa fatta valere in giudizio risulta adeguatamente documentata. A fronte dell’allegato inadempimento, l’amministrazione non ha contestato il mancato adempimento all’obbligo portato dal titolo azionato. Il ricorso è pertanto fondato e merita accoglimento.

Su questa base il Tribunale condanna l’amministrazione a dare completa esecuzione alla sentenza n. 61/2024, provvedendo entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della decisione. Il termine è funzionale a imporre all’ente un adempimento certo e verificabile, coerentemente con la funzione del giudizio di ottemperanza di assicurare l’effettività della tutela giurisdizionale già riconosciuta.

Decorso inutilmente tale termine, il Collegio prevede l’intervento di un commissario ad acta, nominato sin d’ora nel Direttore generale della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie, o in un dirigente o funzionario dallo stesso delegato. Il commissario provvederà entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura del ricorrente, adottando gli atti necessari all’assolvimento del mandato, comprese le variazioni di bilancio e la stipulazione di mutui e prestiti, avvalendosi eventualmente della struttura organizzativa regionale.

Il Tribunale precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al commissario. La soluzione evita duplicazioni di costo pubblico e sfrutta le competenze interne all’apparato tenuto all’adempimento.

Le spese seguono la soccombenza, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e degli artt. 26 e 39 c.p.a., e sono liquidate in € 1.000,00 per compensi, oltre accessori. Il dispositivo dichiara l’inottemperanza del giudicato, ordina all’ente di darvi esecuzione e nomina il commissario per il caso di perdurante inerzia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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