Prescrizione del diritto all’ottemperanza e passaggio in giudicato solo con la Cassazione (Cons. Stato n. 3492 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto all’ottemperanza di una sentenza civile di condanna non può ritenersi prescritto quando il titolo non sia ancora divenuto definitivo nei confronti del soggetto che lo aziona. La prescrizione del diritto di credito non decorre, a norma dell’art. 2945 c.c., finché il giudizio prosegua nei gradi di impugnazione e la posizione del singolo creditore sia stata rimessa in discussione. Il passaggio in giudicato va accertato sul concreto contenuto delle pronunce e dei motivi in esse esaminati, non sulla sola attestazione di cancelleria. L’inutile decorso del termine per impugnare non vale a fondare il giudicato se il giudizio di appello e quello di legittimità abbiano coinvolto anche quel creditore.
Il Fatto
Il ricorrente, medico specializzando, aveva ottenuto dal Tribunale civile di Napoli la condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento di una somma a titolo di indennità di specializzazione, oltre interessi e rivalutazione. Il TAR Campania, con la sentenza n. 5397 del 2025, aveva respinto il ricorso per ottemperanza sul presupposto che il titolo fosse definitivo dal marzo 2014 e che la notifica del ricorso, avvenuta nel giugno 2024, fosse tardiva rispetto al termine decennale.
Il TAR riteneva inoltre privo di efficacia interruttiva il pignoramento presso terzi del giugno 2014, per l’estinzione del procedimento esecutivo, e considerava irrilevanti i successivi gradi di appello e di legittimità, perché non avrebbero coinvolto la posizione dell’odierno appellante.
La Motivazione della Corte
Palazzo Spada rovescia l’impostazione del giudice di primo grado muovendo dal concreto contenuto delle decisioni succedutesi. La Corte d’appello di Napoli, con la sentenza n. 271 del 22 gennaio 2019, pur respingendo la domanda di alcuni attori e riducendo le somme riconosciute ad altri, aveva annoverato il ricorrente tra le parti appellate ed esaminato domande e motivi anche nei suoi confronti. Analogamente, l’ordinanza della Corte di cassazione del 2023 lo indicava tra gli intimati e vagliava i motivi proposti, tra cui la denuncia della violazione degli artt. 2009 c.c. e 324 e 112 c.p.c. riferita proprio alla sua posizione.
Da qui la conclusione: il titolo non poteva dirsi definitivo nel 2014 e la questione relativa al credito si è consolidata soltanto con la pubblicazione della pronuncia di legittimità. Prima di quel momento la prescrizione non aveva iniziato a decorrere, per l’operatività dell’art. 2945 c.c., che rinvia alla definitività del giudizio. L’attestazione della cancelleria, che dava per intervenuto il passaggio in giudicato, resta priva di sufficiente supporto probatorio a fronte dei dati desumibili dagli atti.
La Corte affronta poi il tema dell’ordinanza cautelare del marzo 2014, che aveva sospeso l’esecutività del titolo per gli importi eccedenti una certa soglia. Tale provvedimento, emesso in un giudizio poi concluso con la conferma della decisione di primo grado, ha perso ogni efficacia e non può ridurre il diritto riconosciuto. Nel ragionamento dell’Amministrazione i giudici ravvisano un profilo di contraddittorietà: da un lato si sostiene l’irrilevanza del giudizio di legittimità ai fini interruttivi, dall’altro si assume una riduzione del credito derivante dalla misura cautelare.
Quanto all’azione di revocazione straordinaria proposta dalla Presidenza, essa non impedisce l’ottemperanza, non essendo stata sospesa l’esecutività del titolo e avendo la stessa Amministrazione ribadito l’estraneità di quel rimedio al tema della prescrizione. L’appello è pertanto accolto, con riforma della sentenza impugnata e dichiarazione dell’obbligo dell’Amministrazione di corrispondere le somme indicate nel titolo; le spese del doppio grado sono compensate per la particolarità del caso.
Nota della Redazione
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