Sanzione edilizia pecuniaria per demolizione di bene tutelato e impossibilità di ripristino (TAR Emilia-Romagna n. 1067 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento del valore dell’immobile, irrogata ai sensi dell’art. 10, comma 2, L.R. Emilia-Romagna n. 23/2004, presuppone l’accertamento dell’impossibilità della restituzione in pristino del bene a causa della sua compromissione. Tale impossibilità può essere legittimamente ravvisata anche quando la demolizione senza titolo di un edificio di interesse documentale, seguita da una ricostruzione assentita in sanatoria, abbia determinato la dispersione delle caratteristiche storiche del manufatto originario, realizzato con materiali diversi e traslato rispetto all’originaria area di sedime. La sanzione pecuniaria sostitutiva non cumula una sanzione reale e una pecuniaria, ma costituisce l’unica conseguenza sanzionatoria applicabile nei casi in cui il ripristino dello stato dei luoghi non sia materialmente possibile.
Il Fatto
Il ricorrente aveva demolito, senza titolo, un fienile dichiarato di “interesse documentale” e, successivamente, aveva presentato una SCIA differita a sanatoria per un intervento di ripristino tipologico, che prevedeva la ricostruzione del manufatto con arretramento di cinque metri rispetto all’originaria posizione e l’utilizzo di materiali diversi da quelli storici.
Il Comune di Bologna, accertata la compromissione irreparabile del bene tutelato, aveva irrogato la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 10, comma 2, L.R. n. 23/2004, pari al doppio dell’aumento del valore dell’immobile, determinato in euro 30.448,00. Il ricorrente impugnava l’ordinanza, sostenendo che la sanzione sarebbe applicabile solo in caso di impossibilità di restituzione in pristino e che, nel caso di specie, la demolizione e la fedele ricostruzione non avrebbero determinato la perdita dei connotati storici dell’edificio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il ricorso, ritenendo infondate le censure proposte. Ha innanzitutto chiarito che, sebbene la ricostruzione fosse stata successivamente assentita in sanatoria, la demolizione era avvenuta senza titolo e che proprio tale attività aveva determinato la compromissione del bene tutelato.
La circostanza che il manufatto sia stato ricostruito con materiali diversi da quelli originari, come riconosciuto dallo stesso ricorrente, e che l’area di sedime sia stata traslata, ha comportato la dispersione delle caratteristiche storiche del fienile. La documentazione fotografica in atti ha confermato il diverso aspetto dell’edificio rispetto a quello originario, di valore testimoniale, rendendo impossibile un ripristino fedele della preesistenza.
Il Tribunale ha inoltre rilevato che il ricorrente non aveva allegato alla SCIA in sanatoria alcuna documentazione idonea a dimostrare l’originaria consistenza del fienile, in violazione dell’art. 73, comma 4, del Regolamento edilizio comunale, circostanza che non aveva consentito all’ufficio di determinare la volumetria e l’altezza della preesistenza. Tale elemento ha ulteriormente corroborato la legittimità della valutazione comunale circa l’impossibilità della restituzione in pristino.
Il Collegio ha infine escluso che l’applicazione della sanzione pecuniaria configurasse un indebito cumulo tra sanzione reale e sanzione pecuniaria: trattandosi di intervento non suscettibile di rimozione, la sanzione prevista dall’art. 10, comma 2, L.R. n. 23/2004 costituisce l’unica conseguenza sanzionatoria applicabile. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.
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Nota della Redazione
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