Proroga concessioni posteggio aree pubbliche e obbligo motivazione delocalizzazione (TAR Marche n. 34 del 20.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2006/123/CE. Le norme nazionali che hanno disposto rinnovi automatici e pluriennali delle concessioni in essere sono disapplicabili solo in parte qua, nella misura in cui differiscono sine die l’attuazione della direttiva. Nelle more dell’indizione e dell’aggiudicazione della gara, le concessioni conservano efficacia: la loro cessazione anticipata presuppone una decisione esplicita e rigorosamente motivata dell’amministrazione, che dia conto degli interessi pubblici e privati coinvolti e del diritto al lavoro dei concessionari. La delocalizzazione di un mercato esige che l’area di atterraggio sia effettivamente utilizzabile da commercianti e utenza e adeguatamente attrezzata, secondo i principi di proporzionalità e adeguatezza. L’obbligo di disapplicare il diritto interno confliggente incombe in prima battuta sulle amministrazioni pubbliche.
Il Fatto
I ricorrenti, titolari di concessioni demaniali su aree comunali adibite al commercio in località La Cuna, impugnano la deliberazione consiliare n. 24 del 2023, il nuovo regolamento sul commercio su aree pubbliche e la precedente deliberazione n. 32 del 2022, nella parte in cui hanno determinato il venir meno delle concessioni al 31 dicembre 2023 e il trasferimento del mercato in località Lago Fossi.
Il trasferimento è legato all’installazione del cantiere per il raddoppio della linea ferroviaria Orte-Falconara, di competenza di RFI. I ricorrenti chiedono l’annullamento, l’accertamento della perdurante vigenza delle concessioni o, in alternativa, la condanna del Comune all’indennizzo ex art. 21-quinquies della legge n. 241/1990.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di tardività sull’atto del 2022, che si limitava a prefigurare lo scenario del trasferimento. Ricostruisce poi la disciplina di settore: l’esclusione del commercio su aree pubbliche dall’ambito della direttiva, introdotta dall’art. 7, lett. f-bis), del d.lgs. n. 59/2010, è stata abrogata dall’art. 11 della legge n. 214/2023, che ha dettato la nuova disciplina delle concessioni di posteggio.
Il Tribunale esclude che le concessioni siano scadute al 31 dicembre 2023. Quale che sia la normativa applicabile, il Comune non poteva assumere a presupposto la scadenza, né ha mai trattato il tema della revoca e dei conseguenti oneri indennitari. La cessazione anticipata presuppone, infatti, una decisione esplicita e rigorosamente motivata, anche in relazione al mancato introito dei canoni.
La decisione di spostare il mercato da La Cuna è legittima, per la prevalenza dell’interesse pubblico ai lavori ferroviari. Le concessioni in essere si intendono però prorogate nelle more della gara che il Comune era ed è tenuto a bandire. Il Collegio censura la condotta dell’amministrazione che, dopo aver bandito una gara nel 2017, non l’ha portata a termine: l’obbligo di disapplicazione del diritto interno incombe in primo luogo sulle pubbliche amministrazioni, né è ammissibile addossare al privato le conseguenze della propria inerzia.
Quanto alla delocalizzazione, la motivazione sull’individuazione dell’area di atterraggio è insufficiente. Pur non prevedendo la normativa regionale un requisito espresso di equivalenza, i principi di proporzionalità e adeguatezza impongono che l’area sia utilizzabile e attrezzata. In sede di riedizione del potere il Comune dovrà motivare sull’impossibilità di sfruttare l’area di San Vittore e, in caso di conferma di Lago Fossi, dare conto della sistemazione del sito.
Il ricorso è accolto nei limiti esposti. Il Comune dovrà rideterminarsi, avviando il procedimento entro 60 giorni dalla notifica e concludendolo entro i successivi 120. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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