Silenzio assenso sul condono edilizio e decorrenza del termine biennale (TAR Sardegna n. 350 del 28.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La domanda di condono edilizio si intende accolta, ai sensi dell’art. 35 l. n. 47/1985, decorso il termine perentorio di ventiquattro mesi dall’emissione del parere favorevole reso dall’autorità preposta alla tutela del vincolo ai sensi dell’art. 32 l. n. 47/1985, sempre che l’interessato abbia provveduto al pagamento delle somme eventualmente dovute a conguaglio e alla presentazione della documentazione necessaria all’accatastamento. Il silenzio assenso si forma per effetto del mero decorso del termine, senza necessità di ulteriori determinazioni dell’amministrazione. L’inerzia dell’ente locale nei ventiquattro mesi successivi al parere integra il presupposto del tacito accoglimento, ove la documentazione risulti completa alla data di decorrenza del termine. Il successivo rilascio di un provvedimento espresso che riconosca la completezza documentale e la conformità dello stato dei luoghi conferma l’avvenuta formazione del titolo tacito.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di un immobile destinato a civile abitazione, eseguiva nel 1976 opere interne con cambio di destinazione d’uso del piano terra, senza variazione di superfici e volumi. Nel marzo 1986 presentava domanda di condono edilizio ai sensi della legge n. 47/1985 e della legge regionale n. 23/1985, corredata dalla prova del pagamento dell’oblazione.

Su richiesta del Comune la ricorrente integrava la documentazione e, l’11 giugno 2003, otteneva il parere favorevole dell’Assessorato regionale ai sensi dell’art. 32 l. n. 47/1985. Ritenuto formatosi il silenzio assenso, presentava nel 2018 un progetto di ristrutturazione interna. Il Comune, con le note impugnate, comunicava che l’istruttoria del condono era ancora in corso e sospendeva la nuova pratica edilizia. La ricorrente chiedeva quindi l’accertamento della formazione del silenzio assenso e l’annullamento di tali atti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la fattispecie normativa muovendo dall’art. 35 l. n. 47/1985, che subordina la formazione del tacito accoglimento al decorso del termine perentorio di ventiquattro mesi dall’emissione del parere di cui all’art. 32, unitamente al pagamento delle somme a conguaglio e alla presentazione della documentazione per l’accatastamento.

Nel corso del giudizio, in adempimento di una ordinanza istruttoria, il Comune produceva una nota con cui dava atto di avere accolto la domanda di ristrutturazione con provvedimento unico del febbraio 2019 e di avere ritenuto tale provvedimento determinante anche l’accoglimento dell’istanza di condono, avendo verificato la completezza documentale e la conformità dello stato dei luoghi alle opere dichiarate.

Il Tribunale accerta che alla data dell’11 giugno 2003 la documentazione prodotta era completa e che l’amministrazione ha tenuto un comportamento inerte nei ventiquattro mesi successivi, circostanza pacifica perché non contestata. Su tali premesse il silenzio assenso si è formato l’11 giugno 2005.

Quanto alla domanda di annullamento delle note comunali, il Collegio rileva che nelle more del giudizio il Comune ha assentito la richiesta di ristrutturazione con provvedimento espresso: la domanda è pertanto dichiarata estinta per cessazione della materia del contendere.

La condanna alle spese segue il principio di soccombenza virtuale, con liquidazione in misura contenuta, tenuto conto del comportamento dell’amministrazione. Il dispositivo dichiara l’intervenuta formazione del silenzio assenso sull’istanza di condono e il conseguente tacito rilascio del provvedimento in data 11 giugno 2005.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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