Carta docente e ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Lombardia n. 3290 del 21.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il titolo esecutivo di formazione giurisdizionale avente valore di giudicato vincola l’Amministrazione all’esecuzione della pretesa in esso consacrata, ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito: la sua funzione è solo di consentire il soddisfacimento del diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne consegue che i conteggi prodotti dal creditore, quanto a capitale residuo, interessi e accessori, non sono definitivamente vincolanti per l’Amministrazione, dovendosene verificare misura e decorrenza secondo il titolo e la legge. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, il ricorso per ottemperanza è accolto e, per il caso di perdurante inerzia, è nominato commissario ad acta.

Il Fatto

Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 271/2024, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere al ricorrente, a titolo di carta docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, la somma complessiva di euro 2.500,00. La sentenza è passata in giudicato, come attestato ex art. 124 delle disposizioni di attuazione del c.p.c., ed è stata notificata in data 9.4.2024.

Non avendo l’Amministrazione soddisfatto la pretesa recata dal titolo, il creditore ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la condanna al pagamento della somma e la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inottemperanza, oltre alla condanna alle spese con distrazione in favore dei difensori antistatari. Il Ministero si è costituito in giudizio; gli uffici scolastici non si sono costituiti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la pretesa è sorretta da idonea documentazione e non è stata adeguatamente contrastata dall’ente debitore. Essa si fonda su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

Il Tribunale precisa poi la natura del giudizio: l’ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma serve solo a consentirne il soddisfacimento. La dimensione esatta del diritto discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Da qui la precisazione che l’entità delle somme calcolata dal ricorrente non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione, in particolare per il capitale residuo e gli interessi, dei quali andrà verificata l’esatta misura, quanto a misura e decorrenza, secondo il titolo e la legge, richiamati gli artt. 1283 e ss. cod. civ.

Il Collegio accerta inoltre il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge n. 30/1997, che consente alle Amministrazioni dello Stato di eseguire i provvedimenti giurisdizionali di condanna al pagamento di somme prima dell’avvio dell’azione esecutiva.

Il ricorso è quindi accolto, con dichiarazione dell’inottemperanza dell’ente resistente e assegnazione di un termine di sessanta giorni, dalla comunicazione o notificazione della decisione, per il pagamento delle somme indicate nel titolo, dedotti i versamenti intervenuti, degli accessori di legge e degli interessi legali maturati dopo la presentazione del ricorso, nei limiti indicati. Per il caso di inutile decorso del termine, è nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza e provvederà entro i successivi centoventi giorni, senza diritto a compenso, rientrando l’attività nei compiti istituzionali.

Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione è condannata alla rifusione, nell’importo liquidato in dispositivo, tenuto conto della natura minima e stereotipata dell’attività richiesta, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 del c.p.c. e degli artt. 26 e 39 del c.p.a.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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