Superamento esame avvocato assorbe il mancato superamento delle prove della Scuola Forense (TAR Lombardia n. 3526 del 09.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 4, comma 2-bis, del d.l. n. 115 del 2005, convertito con legge n. 168 del 2005, il candidato che abbia superato le prove scritte e orali dell’esame di avvocato consegue ad ogni effetto l’abilitazione professionale, anche quando l’ammissione alle prove sia avvenuta a seguito di provvedimento giurisdizionale o di autotutela. Il superamento delle prove di abilitazione dimostra il possesso delle capacità tecniche richieste per l’esercizio della professione e consente di ritenere assorbito il mancato superamento delle prove prodromiche previste dall’art. 4 del d.m. n. 17 del 2018, il cui unico scopo è accertare le capacità minime di accesso all’esame. Ne consegue che, una volta conseguito il diritto all’iscrizione nell’albo, viene meno l’interesse alla decisione sul ricorso avverso l’esito negativo delle prove della Scuola Forense, con declaratoria di improcedibilità.
Il Fatto
Due candidate avevano partecipato alla prova finale del Corso della Scuola Forense di Monza-Como-Lecco-Sondrio, tenutasi il 20 ottobre 2023. Con atto comunicato il 26 ottobre 2023 è stato disposto il loro mancato superamento, con la conseguenza di impedire loro di ottenere dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Monza il certificato di compiuta pratica necessario per partecipare all’esame di avvocato.
Le ricorrenti hanno impugnato l’esito negativo, la successiva delibera di rigetto del reclamo e la delibera del Consiglio dell’Ordine, chiedendo anche il risarcimento dei danni. Con decreto cautelare monocratico, confermato dalla Sezione, è stata loro consentita la partecipazione con riserva all’esame di avvocato, le cui prove scritte si sono tenute nel dicembre 2023.
La Motivazione della Corte
Nel corso del giudizio una delle ricorrenti ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, stante il mancato superamento dell’esame al quale era stata ammessa con riserva. La posizione dell’altra ricorrente si è invece rivelata diversa: dopo l’ammissione con riserva, la stessa ha superato sia la prova scritta sia la prova orale.
Il Collegio richiama l’art. 4, comma 2-bis, del d.l. n. 115 del 2005, secondo cui conseguono ad ogni effetto l’abilitazione professionale i candidati in possesso dei titoli per partecipare al concorso che abbiano superato le prove scritte e orali previste dal bando, anche se l’ammissione o la ripetizione della valutazione sia stata disposta a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela.
La ratio della disposizione consiste nell’evitare che il superamento delle prove di un esame di abilitazione, con cui il candidato ha dimostrato di possedere le doti attitudinali e le capacità tecniche richieste, venga reso inutile dalle vicende processuali successive al provvedimento di ammissione o di ripetizione della valutazione.
Il Tribunale ritiene che il superamento delle prove scritte e orali dell’esame di avvocato dimostri il possesso delle doti tecniche necessarie per svolgere la professione. Tale elemento, in applicazione della norma citata, consente di assorbire il mancato superamento delle prove prodromiche previste dall’art. 4 del d.m. n. 17 del 2018, il cui unico scopo è accertare il possesso delle capacità minime per accedere all’esame.
Avendo la ricorrente conseguito il diritto ad essere iscritta nell’albo degli avvocati, è venuto meno anche per lei l’interesse alla decisione. Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile nei confronti di entrambe le ricorrenti. La particolarità della vicenda fattuale giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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