L’oscuramento integrale dell’offerta non è segreto commerciale senza motivata verifica dell’ACP (TAR Trentino-Alto Adige n. 314 del 27.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione dell’offerente che assume la sussistenza di segreti tecnici o commerciali ai sensi dell’art. 35, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 36/2023 non vincola la stazione appaltante, che deve svolgere un’autonoma e discrezionale valutazione della validità e pertinenza delle ragioni addotte. L’oscuramento è legittimo solo per informazioni specificamente individuate, suscettibili di sfruttamento economico e dotate dei requisiti di segretezza, valore economico e adeguate misure protettive richiesti dall’art. 98 cod. proprietà industriale. Non è sufficiente il generico richiamo al know how né la sola affermazione di riservatezza aziendale. L’oscuramento integrale di interi capitoli dell’offerta tecnica e di colonne dei costi del personale rende impossibile comprendere l’offerta e impedisce il controllo sulla sostenibilità economica e sull’attribuzione dei punteggi. In tal caso il ricorso proposto ai sensi dell’art. 36 d.lgs. n. 36/2023 è ammissibile e l’accesso va riconosciuto in forma integrale.
Il Fatto
L’ACP ha indetto una procedura aperta per l’affidamento di una convenzione quadro per servizi ICT. Al lotto n. 2 hanno partecipato due raggruppamenti: quello capeggiato dalla ricorrente si è collocato al secondo posto, mentre l’aggiudicazione è stata disposta a favore del raggruppamento controinteressato, con un ribasso del 53,76%.
Con la comunicazione di aggiudicazione la stazione appaltante ha reso note anche le decisioni sulle richieste di oscuramento: l’offerta tecnica è stata pubblicata solo in parte, e le giustificazioni dell’anomalia sono state integralmente secretate, con allegato un documento privo di informazioni. La ricorrente, attuale gestore del servizio, ha chiesto l’ostensione integrale, ritenendo lo sconto non congruo e la documentazione necessaria per verificare i punteggi e la sostenibilità dell’offerta. Non ottenuto riscontro, ha impugnato le decisioni entro il termine di dieci giorni.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge le eccezioni preliminari dell’ACP. Quanto alla notifica, il ricorso è stato inviato anche a un indirizzo PEC risultante dall’Indice dei domicili digitali tra quelli riferibili all’Agenzia, indirizzo peraltro indicato nel disciplinare di gara e utilizzato dalla stessa stazione appaltante. In ogni caso, l’avvenuta costituzione tempestiva sana ogni eventuale vizio ai sensi dell’art. 44, comma 3, c.p.a.
Quanto alla pretesa necessità di una previa fase amministrativa, il Tribunale ricostruisce il rito del nuovo codice. L’art. 35 d.lgs. n. 36/2023 introduce deroghe alla disciplina degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990, mentre l’art. 36 impone alla stazione appaltante di mettere a disposizione dei primi cinque classificati le offerte e le decisioni sull’oscuramento. Da qui l’impugnazione di tali decisioni con il rito dell’art. 116 c.p.a. entro dieci giorni: una ulteriore fase amministrativa contrasterebbe con la strettezza del termine.
Nel merito, il Collegio ribadisce che la dichiarazione di segretezza deve essere oggetto di autonoma valutazione. Il raggruppamento aggiudicatario ha chiesto di oscurare interi capitoli dell’offerta tecnica evocando clausole di riservatezza e rapporti contrattuali, senza comprovare alcun segreto. L’ACP si è limitata ad accogliere la richiesta, senza istruttoria né motivazione.
Analogo vizio riguarda le giustificazioni: l’oscuramento di intere colonne dei costi delle figure professionali è stato motivato con il generico richiamo al danno concorrenziale. Il Tribunale richiama la nozione dell’art. 98 cod. proprietà industriale e il principio per cui la trasparenza prevale sul know how in difetto dei presupposti (Cons. Stato n. 8257 del 2024; Cons. Stato n. 8332 del 2023; Cons. Stato n. 1437 del 2021; Corte di Giustizia UE, causa C-54/21). L’oscuramento integrale rende inoltre incomprensibile l’offerta, con conseguente accoglimento del ricorso e ordine di esibizione integrale entro dieci giorni.
Nota della Redazione
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