Manufatti a deposito e precarietà: legittima la demolizione in fascia cimiteriale (TAR Sicilia n. 3527 del 29.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
I manufatti leggeri, anche prefabbricati, utilizzati come depositi o magazzini costituiscono intervento di nuova costruzione ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e.1) ed e.5), d.P.R. n. 380/2001 e sono soggetti al previo permesso di costruire. La valutazione di precarietà dell’opera postula un uso specifico e temporalmente delimitato del bene e non ammette che esso sia destinato a soddisfare esigenze permanenti nel tempo; le caratteristiche costruttive dei manufatti sono irrilevanti rispetto a tale giudizio. L’ordinanza di demolizione costituisce atto vincolato e dovuto, non richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento né una motivazione ulteriore sull’interesse pubblico, essendo sufficiente la puntuale indicazione delle opere abusive. L’amministrazione non ha alcun obbligo di valutare d’ufficio la sanabilità delle opere prima di comminare la misura ripristinatoria, rimettendosi all’iniziativa della parte l’attivazione del procedimento di accertamento di conformità.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato la determinazione del dirigente del Dipartimento Servizi Territoriali ed Urbanistici del Comune con cui, all’esito degli accertamenti della polizia municipale, gli è stata contestata la realizzazione di opere in assenza di titolo abilitativo e ne è stata ordinata la demolizione. Le opere consistono in una tettoia aperta in tubolari di ferro ancorata a terra, in un corpo di fabbrica in muratura con copertura coibentata destinato a deposito e in un piccolo deposito prefabbricato in lamiera.
Il ricorrente ha dedotto che, trattandosi di manufatti precari e privi di destinazione abitativa perché adibiti a deposito, l’amministrazione avrebbe dovuto applicare la sanzione pecuniaria e non la misura ripristinatoria. Ha inoltre lamentato la violazione delle garanzie partecipative, l’omesso contraddittorio in fase di sopralluogo, il difetto di motivazione e l’omessa valutazione della conformità urbanistica delle opere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto rilevato che la realizzazione dei manufatti, per come descritti nell’ordinanza, non è in contestazione, limitandosi il ricorrente a censurarne la qualificazione giuridica. Tale qualificazione è stata condivisa: alla luce delle caratteristiche descritte, gli interventi rientrano tra quelli di nuova costruzione di cui all’art. 3, comma 1, lett. e.1), d.P.R. n. 380/2001, come recepito in Sicilia con l.r. n. 16/2016, e sono assoggettati al previo permesso di costruire ai sensi dell’art. 10 d.P.R. n. 380/2001.
Quanto alla destinazione a deposito, i giudici hanno richiamato l’art. 3, lett. e.5), che annovera tra le nuove costruzioni anche l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, utilizzati come ambienti di lavoro, depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee. Nel caso concreto non è risultata dimostrata tale finalità temporanea. Richiamando TAR Sicilia – Catania, Sez. I, n. 2531/2024 e Cons. Stato, Sez. VI, n. 3948/2024, il Collegio ha affermato che la precarietà postula un uso specifico e temporalmente delimitato e non tollera destinazioni permanenti, restando irrilevanti le caratteristiche costruttive.
Ha inoltre rilevato che le opere ricadono nella fascia di rispetto cimiteriale, ove vige un assoluto divieto di edificazione ai sensi dell’art. 63 delle Norme Tecniche di Attuazione al vigente PRG, con conseguente insuscettibilità di regolarizzazione. Dalla qualificazione come nuove costruzioni è derivata la legittima applicazione della misura ripristinatoria.
Quanto alle garanzie partecipative, il Tribunale ha ribadito, richiamando Cons. Stato, Sez. II, n. 2051/2020 e TAR Sicilia – Catania, Sez. II, n. 1841/2022, che l’ordinanza di demolizione è atto vincolato e dovuto e non necessita della preventiva comunicazione di avvio del procedimento; la sua violazione è comunque suscettibile di dequotazione ex art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990. L’obbligo di motivazione è stato ritenuto assolto attraverso la puntuale indicazione delle opere abusive, non occorrendo ulteriori precisazioni sull’interesse pubblico, anche in considerazione del rinvio alla relazione della polizia municipale acquisibile mediante accesso agli atti.
Infine, richiamando TAR Campania, Napoli, Sez. VII, n. 1186/2024, il Collegio ha escluso qualsiasi obbligo dell’amministrazione di valutare d’ufficio la sanabilità delle opere prima di adottare la sanzione ripristinatoria, spettando alla parte interessata attivare il procedimento di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna del ricorrente alle spese liquidate in € 2.000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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