Il divieto prefettizio di detenzione armi non cade per remissione di querela (TAR Sicilia n. 3536 del 29.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
La detenzione e il porto d’armi non costituiscono oggetto di un diritto assoluto, ma un’eccezione al generale divieto di detenere armi, ammessa solo in favore di soggetti dei quali sia garantita la completa sicurezza circa il buon uso delle stesse. Il giudizio di affidabilità espresso dall’Autorità di pubblica sicurezza è ampiamente discrezionale e prognostico, distinto quanto a presupposti e funzioni dall’accertamento della responsabilità penale: l’Amministrazione può valutare i fatti nella loro oggettività storica e prescindere dagli esiti del procedimento penale. La remissione di querela incide solo sulla procedibilità del reato e non esclude il fatto, lasciando integro il potere amministrativo di valutarlo ai fini della personalità del detentore. Il pericolo di abuso va desunto da elementi concreti secondo un ragionamento probabilistico, non richiedendosi la certezza oltre ogni ragionevole dubbio. La revoca del porto d’armi da parte del Questore, a fronte del divieto prefettizio, è atto vincolato in rapporto di presupposizione e consequenzialità.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di licenza di porto di fucile per uso caccia rilasciata nel 2018, era destinatario di un procedimento penale per il reato di cui all’art. 612 cod. pen., per aver minacciato la parte offesa con un fucile. Su querela poi rimessa, il Comando Provinciale dei Carabinieri propose al Prefetto l’adozione del divieto di detenzione.
Il Prefetto diramava quindi il decreto del 26.01.2021 di divieto di detenzione di armi e munizioni ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S.; il Questore, con decreto dell’11.03.2021, revocava la licenza di porto di fucile. Preceduto dal ritiro cautelare del 28.11.2020 e dal silenzio-rigetto sul ricorso in opposizione, il ricorrente impugnava gli atti davanti al TAR, lamentando vizi istruttori e motivazionali e la mancata considerazione della remissione di querela e della cessione delle armi a terzi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dai principi della Corte costituzionale n. 440 del 1993 e della sentenza n. 109 del 2019: non esiste nell’ordinamento un diritto di portare armi, e il legislatore gode di ampio margine nel fissare requisiti soggettivi rigorosi a tutela della sicurezza pubblica. Ne deriva che la valutazione dell’Autorità di pubblica sicurezza è espressione di discrezionalità e implica un giudizio di completa affidabilità del soggetto.
Il pericolo di abuso delle armi, precisa il TAR, deve fondarsi su elementi concreti e si accerta tramite un ragionamento induttivo di tipo probabilistico: è sufficiente che il pericolo appaia “più probabile che non”. I provvedimenti di divieto hanno natura cautelare e preventiva, e l’inaffidabilità può giustificare il ritiro anche senza prova dell’avvenuto abuso, come confermato da Cons. Stato n. 841/2023 e n. 8041/2021.
Quanto alla remissione di querela, il Tribunale richiama Cons. Stato n. 8392-8393/2023: essa influisce solo sulla procedibilità e lascia intatta la necessità di autonoma valutazione amministrativa, altrimenti si sottrarrebbe all’Amministrazione ogni potere di accertamento su fatti rilevanti. Nel caso concreto la prognosi di inaffidabilità non risulta viziata da carenza istruttoria né immotivata.
Sulla revoca questorile il Collegio ritiene che essa costituisca la conseguenza diretta e vincolata del divieto prefettizio, secondo il rapporto di presupposizione e consequenzialità richiamato da TAR Venezia n. 1791/2024. Quanto alle deduzioni procedimentali, l’Amministrazione non ha onere di confutazione analitica. La sopravvenuta sentenza di assoluzione e l’archiviazione non incidono, stante la natura preventiva della misura, ferma la possibilità di nuova istanza. Il ricorso è respinto, con conferma del rigetto del patrocinio a spese dello Stato e compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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