Variante urbanistica e parco della villa: sindacato limitato al merito (TAR Lombardia n. 3534 del 09.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le scelte di pianificazione urbanistica sono espressione di ampia discrezionalità amministrativa e costituiscono apprezzamento di merito sottratto al sindacato di legittimità, salvo che siano inficiate da errori di fatto o da abnormi illogicità. In occasione della formazione di uno strumento urbanistico generale, le decisioni sulla destinazione di singole aree non richiedono apposita motivazione oltre quella desumibile dai criteri generali, di ordine tecnico-discrezionale, seguiti nell’impostazione del piano. Ove il compendio immobiliare non sia sottoposto a tutela paesaggistica ai sensi del d.lgs. n. 42/2004, non è necessario acquisire il parere della Soprintendenza. La comparazione tra l’interesse pubblico alla realizzazione di servizi e gli interessi concorrenti attiene al merito amministrativo, insindacabile nel giudizio di legittimità.
Il Fatto
Il Comune di Dervio ha adottato la terza variante al Piano di Governo del Territorio, destinando a servizi pubblici una parte del parco della villa dei ricorrenti e inserendo una porzione dell’area del Nucleo di Antica Formazione tra quelle funzionali alla realizzazione di un asilo nido e di alcuni parcheggi. Con successiva deliberazione il Comune ha approvato la variante, respingendo le osservazioni presentate.
I proprietari hanno impugnato gli atti dinanzi al TAR Lombardia, deducendo la violazione degli artt. 136 ss. del d.lgs. n. 42/2004 e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Assumevano che l’intervento avrebbe inciso sul pregio storico-artistico della zona e che la destinazione a parcheggi non sarebbe stata funzionale alla realizzazione di nuove opere ma solo a facilitarne l’accesso, con sproporzionato bilanciamento degli interessi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal consolidato indirizzo secondo cui le scelte di pianificazione urbanistica godono di ampia discrezionalità e restano sottratte al sindacato di legittimità, salvo errori di fatto o abnormi illogicità, richiamando Consiglio di Stato sez. II, 25 settembre 2024, n. 7787. Nella formazione di uno strumento urbanistico generale, la destinazione delle singole aree non esige motivazione specifica ulteriore rispetto ai criteri tecnico-discrezionali seguiti nel piano.
Quanto alla lamentata violazione della disciplina paesaggistica, i ricorrenti hanno ammesso che il proprio compendio non è sottoposto a tutela ai sensi del d.lgs. n. 42/2004. Essi hanno sostenuto che l’area sarebbe riconducibile all’art. 163, comma 1, lett. a e b, del medesimo decreto, senza però suffragare in alcun modo le proprie dichiarazioni. Il Collegio esclude inoltre di poter estendere al caso le previsioni che, in materia edilizia, equiparano i nuclei storici consolidati alle aree tutelate: la loro natura eccezionale impedisce l’applicazione oltre i confini segnati dal dato letterale e sistematico.
Chiarito che la zona non è espressamente tutelata, non era necessario richiedere il parere alla locale Soprintendenza. Nel merito, la decisione comunale non è irragionevole: appare improntata alla necessità di realizzare un asilo nido e di ampliare i parcheggi a servizio delle strutture pubbliche esistenti in zona, fine essenziale per assicurare un’adeguata fruizione degli immobili che ospitano attività di interesse pubblico.
Neppure rileva che l’area non sia destinata alla realizzazione di parcheggi ma solo a facilitarne la fruizione: anche tale finalità è meritevole di tutela e la comparazione con gli interessi concorrenti appartiene al merito amministrativo, insindacabile se non nei limiti indicati. Il ricorso è pertanto infondato e viene respinto, con compensazione integrale delle spese di lite in ragione delle peculiarità della controversia.
Nota della Redazione
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