Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta sulla carta docente (TAR Lombardia n. 3548 del 09.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il titolo giudiziale formato tra le parti ha valore ed efficacia di giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., e l’Amministrazione è tenuta a darvi esecuzione. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma assolve la funzione di consentirne il soddisfacimento: la dimensione esatta del credito discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli adempimenti parziali eventualmente intervenuti. I conteggi prodotti dal creditore non sono pertanto vincolanti per l’Amministrazione, dovendosi verificare misura e decorrenza del capitale residuo e degli interessi secondo i parametri del titolo e della legge. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni ex art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, l’inerzia legittima l’azione per il recupero coattivo e la nomina del commissario ad acta.
Il Fatto
Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con sentenza n. 508/2023, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere alla ricorrente, a titolo di carta docente, la somma complessiva di euro 500,00 all’anno. Il titolo è passato in giudicato ed è stato notificato in data 12.1.2024.
L’Amministrazione non ha soddisfatto la pretesa. La creditrice ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la corresponsione dell’importo di euro 1.000,00 oltre interessi legali, la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza e la condanna alle spese con distrazione in favore dei difensori antistatari.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la pretesa è sorretta da idonea documentazione e non è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore. Essa si fonda su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il Tribunale precisa però la natura del rimedio. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma ha soltanto la funzione di consentire il soddisfacimento di tale diritto. La sua esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali.
Ne segue che l’entità delle somme richieste, così come calcolata dalla ricorrente, non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione. Per il capitale residuo e per gli interessi andrà verificata l’esatta misura, quanto a misura e decorrenza, secondo i parametri del titolo e della legge, con richiamo agli artt. 1282 e ss. cod. civ.
Il Collegio accerta inoltre il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. Le Amministrazioni dello Stato dispongono di tale intervallo, dalla notificazione del titolo esecutivo, per eseguire i provvedimenti che le obbligano al pagamento di somme di danaro, prima che possa essere avviata l’azione per il recupero coattivo.
Il ricorso va dunque accolto, con dichiarazione di inottemperanza e assegnazione di un termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione o notificazione della decisione, per il pagamento delle somme indicate nel titolo, degli accessori di legge e degli interessi legali maturati dopo la presentazione del ricorso, nei limiti richiamati. Per il caso di inutile decorso del termine è sin d’ora nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza e provvederà entro i successivi centoventi giorni. L’attività rientra nei compiti istituzionali, senza compenso. L’Amministrazione è infine condannata alle spese di causa, liquidate in dispositivo e distratte in favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
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