L’ordinanza del giudice dell’ottemperanza che nomina il commissario non è appellabile (Cons. Stato n. 10120 del 19.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza non tutti i provvedimenti del giudice sono appellabili: la distinzione tra provvedimenti decisori e provvedimenti ordinatori o istruttori si desume dall’art. 114, comma 8, cod. proc. amm., che consente l’impugnazione dei soli provvedimenti giurisdizionali adottati dal giudice dell’ottemperanza. L’ordinanza che reitera l’ordine di nominare un commissario ad acta e chiarisce la platea dei soggetti nominabili ha natura ordinatoria, è priva di attitudine al giudicato e di immediata portata lesiva, e pertanto non è appellabile. Non sussiste alcun obbligo di pronuncia sulle spese per i provvedimenti non decisori: solo i provvedimenti che chiudono il processo devono regolare le spese, come si ricava dagli artt. 26, comma 1, cod. proc. amm. e 91 cod. proc. civ.. La sospensione ex lege dei giudizi di ottemperanza in corso non opera quando, secondo una valutazione prospettica, il giudizio sia destinato a concludersi con il rigetto delle pretese e nessun nuovo debito sorga a carico dell’amministrazione.

Il Fatto

Il ricorrente aveva ottenuto dal giudice civile una pronuncia di condanna al pagamento dell’indennizzo per irragionevole durata del processo ai sensi della legge n. 89/2001. Avviato il giudizio di ottemperanza, il TAR Campania aveva ordinato l’esecuzione della pronuncia e, su istanza del ricorrente che lamentava la perdurante inesecuzione, aveva reiterato nei confronti dell’amministrazione l’ordine di nominare un commissario ad acta, senza nulla disporre sulle spese di lite.

Il ricorrente ha impugnato tale ordinanza davanti al Consiglio di Stato, deducendo l’illegittimità per omessa pronuncia sulle spese e, in subordine, l’illegittimità dell’ordinanza ove interpretata come implicita compensazione, in quanto disposta fuori dai casi tassativi di legge. Si è costituito il Ministero della Giustizia.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio esclude la sospensione necessaria del processo. L’art. 5-sexies, commi 12-bis e 12-ter, legge n. 89/2001, come novellato dal d.l. n. 117/2025 convertito in legge n. 148/2025, dispone la sospensione dei giudizi di ottemperanza in corso relativi a somme già liquidate. Il Collegio richiama le proprie ordinanze n. 6811 e 6813 del 2025, che avevano letto la norma come riferita indistintamente a ogni giudizio di ottemperanza in corso, compreso quello che investa il solo profilo delle spese. Ritiene tuttavia che la ratio della sospensione sia concedere all’amministrazione il tempo per adempiere ai propri debiti, e che essa presupponga l’esistenza o la possibile insorgenza di un debito. Se il giudizio è destinato al rigetto e nessun nuovo debito sorge, la sospensione ex lege perde la sua ragion d’essere e, per la ragione più liquida, il giudizio può essere definito.

Il Collegio rileva poi, d’ufficio, il superamento dei limiti dimensionali dell’atto di appello. Per i giudizi di ottemperanza di giudicati di giudici diversi da quello amministrativo, il d.P.C.S. n. 167/2016 fissa il limite in 30.000 caratteri; l’appello presenta circa il doppio dei caratteri consentiti e non è stata chiesta alcuna autorizzazione. Ai sensi dell’art. 13-ter, commi 5 e 5-bis, disp. att. cod. proc. amm., la parte che supera i limiti senza autorizzazione è tenuta al pagamento di una somma fino al doppio del contributo unificato. Tenuto conto che il contributo unificato per l’ottemperanza in appello è pari a euro 450, il Collegio quantifica la somma in una volta tale contributo, da versarsi al bilancio dello Stato.

Nel merito, l’appello è inammissibile. Richiamando il tenore dell’art. 114, comma 8, cod. proc. amm., il Collegio distingue tra provvedimenti decisori e provvedimenti ordinatori o istruttori: solo i primi sono appellabili. L’ordinanza impugnata, che ha ribadito la necessità di nominare il commissario e chiarito la platea dei soggetti nominabili, è un provvedimento ordinatorio, privo di attitudine al giudicato e di immediata portata lesiva.

L’appello è comunque infondato nel merito. Non sussiste il vizio di omessa pronuncia sulle spese, perché l’ordinanza, non avendo natura decisoria, non doveva provvedervi. La regola si desume dall’art. 26, comma 1, cod. proc. amm., che impone la pronuncia sulle spese “quando emette una decisione”, dal rinvio all’art. 91 cod. proc. civ., che la prevede “con la sentenza che chiude il processo”, e dal fatto che il codice amministrativo dispone il regolamento delle spese per provvedimenti non definitivi solo espressamente, come in materia cautelare. Il Collegio ricorda che il giudizio di ottemperanza è una vicenda dinamica, conclusa solo con l’avvenuta ottemperanza, ed è solo in tale esito che può procedersi a un regolamento delle spese che tenga conto di tutte le attività svolte. L’appellante è condannato alle spese del grado e al pagamento della somma per il superamento dei limiti dimensionali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *