La SCIA non è travolta da contestazioni generiche su ruderi e preesistenze (Cons. Stato n. 3534 del 06.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di inefficacia di una SCIA edilizia non può fondarsi su elementi ostativi enunciati in modo generico e non riferiti allo specifico manufatto oggetto della segnalazione. Quando l’immobile presenti una stratificazione storico-architettonica, l’amministrazione deve svolgere una indagine analitica idonea a individuare quali parti siano legittime e quali abusive, non essendo sufficiente l’accertamento probabilistico. Il difetto di istruttoria e il travisamento dei presupposti inficiano il provvedimento che sancisca l’inefficacia sulla base di preesistenze non dimostrate. Caduti gli elementi principali, il Comune deve rideterminarsi sulle residue questioni, ivi compresa la necessità del permesso di costruire e dell’autorizzazione sismica, motivando sull’applicabilità del d.P.R. n. 31/2017.

Il Fatto

Una società presenta il 21 ottobre 2020 una SCIA per opere di restauro e risanamento conservativo di una ex cisterna romana adibita a deposito di attrezzi agricoli, sita in area sottoposta a vincolo paesistico e a disciplina della parte terza del d.lgs. n. 42/2004. Il Comune di Napoli dichiara l’inefficacia della segnalazione e ordina di non eseguire l’intervento, valorizzando la presenza di manufatti abusivi sull’area, un presunto ampliamento volumetrico da sbancamento e il cambio di destinazione d’uso desunto dalle bucature sulle pareti esterne. Il TAR Campania rigetta il ricorso con sentenza n. 2680/2023.

La società appella deducendo nullità della sentenza, violazione del contraddittorio e, soprattutto, eccesso di potere per travisamento dei presupposti e difetto di istruttoria.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato disattende il primo motivo, rilevando che la sentenza impugnata esplicita con sufficiente chiarezza le ragioni del rigetto. Quanto al secondo, la censura sulla tardività della memoria comunale è dichiarata irrilevante, piuttosto che infondato: il nucleo argomentativo della decisione poggia su fatti già contenuti nel provvedimento impugnato, e non su elementi introdotti solo con la difesa successiva.

Il Collegio si concentra sul terzo motivo. Il primo elemento ostativo – la presenza di manufatti abusivi sulle particelle 453, 455 e 457 – è ritenuto inidoneo: la SCIA riguardava la sola ristrutturazione del locale-cisterna, e mancava la prova di una interferenza funzionale tra i manufatti e l’intervento. La contestazione è inoltre generica e non tiene conto della vetustà dell’insediamento romano, che rende difficile individuare quali ruderi fossero soggetti a titolo.

Anche il secondo elemento è in fatto dubbio. Su un manufatto caratterizzato da una stratificazione storico-architettonica la stessa nozione di ampliamento volumetrico diviene sfuggente, mancando il parametro della consistenza originaria. La verificazione ha definito l’abbassamento di quota di “origine antropica” in forma probabilistica, e ha confermato che la Soprintendenza aveva autorizzato nel 2018 lavori di messa in sicurezza, con un rapporto causale tra smottamento del costone e crollo: non è inverosimile che il volume si sia semplicemente riespanso dopo la compressione.

Il terzo elemento – il cambio di destinazione desunto dalle bucature – è parimenti non univoco. Il verificatore lo qualifica come mero indice, espresso in termini incerti, e la stratificazione del manufatto proietta dubbi sull’idea che le aperture costituiscano una innovazione recente: potrebbero rappresentare un ritorno alla configurazione precedente. L’incertezza basta a inficiare la motivazione.

Ciononostante, la caducazione dei tre elementi non travolge automaticamente la declaratoria: residua il potere discrezionale del Comune su ulteriori carenze, tra cui l’autorizzazione sismica e la non assoggettabilità a SCIA di altri interventi progettuali. Su questi il Comune dovrà rideterminarsi, motivando anche sul perché gli interventi non rientrino nell’allegato A del d.P.R. n. 31/2017. L’appello è accolto nei limiti indicati, con compensazione integrale delle spese del doppio grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *