Revisione prezzi e interesse legittimo: diniego da impugnare nel termine di decadenza (Cons. Stato n. 3537 del 06.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel vigore del d.lgs. n. 50 del 2016, la revisione dei prezzi è ammessa alle sole condizioni dell’art. 106, comma 1, lett. a): presenza nei documenti di gara di clausole chiare, precise e inequivocabili e assenza di alterazione della natura generale del contratto. Il procedimento volto alla verifica dei presupposti per il riconoscimento del compenso revisionale è espressione di un potere autoritativo tecnico-discrezionale dell’amministrazione. Ne deriva che la posizione dell’appaltatore è di interesse legittimo rispetto all’an della pretesa e il diniego opposto in tale fase va impugnato nel termine decadenziale di cui all’art. 29 cod. proc. amm., indipendentemente dalle ragioni addotte. Il richiamo del principio di buona fede e dell’art. 1467 cod. civ. non trasforma la pretesa in diritto soggettivo, restando lo ius variandi in materia ricondotto alla natura pubblicistica della revisione prezzi.

Il Fatto

Una società ha partecipato a una gara indetta dal Ministero dell’Interno per la fornitura di armadi spogliatoio biposto destinati alle esigenze della Polizia di Stato, risultando aggiudicataria di uno dei lotti. Il contratto è stato stipulato nel dicembre 2021 e approvato nel marzo 2022, in un arco temporale segnato dagli effetti della pandemia e dallo scoppio del conflitto tra Russia e Ucraina, con ripercussioni sull’approvvigionamento delle materie prime e sui costi energetici.

Con istanza del marzo 2023 la società ha chiesto l’adeguamento dei prezzi, invocando l’art. 106, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 50 del 2016 e il principio di buona fede, quantificando l’incremento nella misura del 31,44 per cento del corrispettivo. Il Ministero ha negato la compensazione con nota dell’aprile 2023. La società ha quindi adito il TAR Lazio, che ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardiva impugnazione del diniego. Da qui l’appello, con cui la società ha contestato la qualificazione della propria posizione in termini di interesse legittimo.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato affronta la questione centrale della natura della situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio. L’appellante sosteneva che l’azione esperita fosse di condanna e di accertamento di un diritto soggettivo al riequilibrio contrattuale per eventi imprevedibili, con conseguente inapplicabilità del termine dell’art. 29 cod. proc. amm. e applicabilità dell’art. 1467 cod. civ. sulla risoluzione per eccessiva onerosità.

La Corte, muovendo dalla documentazione versata in atti, rileva che la nota ministeriale dell’aprile 2023 costituisce un diniego esplicito e non un atto meramente soprassessorio. L’amministrazione aveva svolto un’istruttoria e aveva motivato il rifiuto sulla base delle risultanze del servizio competente, che non aveva ritenuto di riconoscere una rinegoziazione dei prezzi. Il carattere provvedimentale del rifiuto è quindi evidente.

Sul piano sostanziale, il collegio ricorda che nel vigore del d.lgs. n. 50 del 2016 la revisione prezzi è consentita alle sole condizioni dell’art. 106, comma 1, lett. a). Non sono applicabili in via analogica le norme speciali sull’emergenza Covid-19, di natura eccezionale, né la revisione introdotta dall’art. 60 del d.lgs. n. 36 del 2023, priva di valenza retroattiva. Sul punto richiama il proprio orientamento (Cons. Stato, V, n. 7779 del 2025; Cons. Stato, V, n. 4041 del 2025).

Quanto al riparto di posizioni, il procedimento revisionale è volto alla verifica dei presupposti e sottende un potere autoritativo tecnico-discrezionale. L’appaltatore è titolare di un interesse legittimo rispetto all’an della pretesa, e solo una volta risolto in senso positivo il riconoscimento può configurarsi un diritto soggettivo sull’entità del compenso (Cons. Stato, III, n. 8690 del 2025). Il diniego va dunque impugnato nel termine decadenziale, indipendentemente dalle ragioni su cui si fonda.

Né muta la conclusione il richiamo del principio di buona fede nell’esecuzione contrattuale: il regime dell’esecuzione dei contratti pubblici conserva una discrezionalità dell’amministrazione sia nella valutazione dei presupposti sia nella determinazione degli importi. Lo ius variandi resta ricondotto alla revisione prezzi, di natura pubblicistica, con giurisdizione del giudice amministrativo (Cons. Stato, V, n. 1321 del 2026). L’appello è pertanto infondato e la statuizione di irricevibilità confermata. Le spese sono compensate per la peculiarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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