Terzo condono in zona vincolata: sanabili solo gli abusi minori (TAR Sicilia n. 3552 del 29.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
In Sicilia il terzo condono edilizio, disciplinato dall’art. 32 del d.l. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, e recepito dall’art. 24 della legge regionale n. 15/2004, non consente la sanatoria delle opere abusive realizzate in aree soggette a vincolo relativo, e non solo assoluto. La declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 1, primo comma, della legge regionale n. 19/2021, resa con Corte cost. n. 252/2022, ha ripristinato la piena applicabilità della normativa statale, che attribuisce carattere ostativo alla sanatoria anche in presenza di vincoli non comportanti inedificabilità assoluta. Nelle aree vincolate restano perciò sanabili i soli interventi di minore rilevanza, riconducibili alle tipologie 4, 5 e 6 dell’allegato 1 al d.l. n. 269/2003: restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria, purché non comportino nuovi volumi o superfici paesaggisticamente intesi. Il divieto opera in senso ampio: rileva qualsiasi nuova edificazione, anche se volume tecnico o interrato, e qualsiasi superficie calpestabile o sfruttabile. Il diniego è atto vincolato e non richiede comparazione con l’interesse privato né preavviso di rigetto.

Il Fatto

La ricorrente, società titolare di un compendio immobiliare destinato ad attività turistico-ricettiva nel Comune di Lipari, isola di Vulcano, ha presentato nel 2004 istanza di sanatoria ai sensi della legge n. 326/2003 per interventi eseguiti nel 2002: la ristrutturazione di un locale garage con mutamento di destinazione in camera d’albergo e la costruzione di un locale lavanderia sulla terrazza di copertura.

Richiesto nel 2019 il parere paesaggistico alla Soprintendenza, questa lo ha espresso in senso negativo con nota n. 6597 del 7 aprile 2023, richiamando la circolare assessoriale n. 2 del 30 dicembre 2022. Il ricorso gerarchico non ha avuto esito espresso. Il Comune di Lipari, aderendo al parere, ha respinto l’istanza con provvedimento n. 7898 del 26 febbraio 2024. Da qui il ricorso e i motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene di non poter rinviare la decisione in attesa della sopravvenuta disciplina di cui al d.l. n. 69/2023, convertito in legge n. 105/2024. La controversia riguarda, infatti, un procedimento diverso, quello del terzo condono, e resta impregiudicato il potere dell’Amministrazione di provvedere su eventuali nuove istanze.

Il nucleo della questione è già stato affrontato dalla Sezione con numerose pronunce del 2024, qui richiamate. La Corte cost. n. 252/2022 ha dichiarato illegittimo l’art. 1, primo comma, della legge regionale n. 19/2021, che nell’interpretare autenticamente l’art. 24 della legge regionale n. 15/2004 ammetteva la sanatoria nelle aree soggette a vincoli non comportanti inedificabilità assoluta. Il rinvio regionale alla disciplina statale è integrale e comprende il limite dell’art. 32, comma 27, lettera d), che esclude dalla sanatoria le opere realizzate su immobili vincolati sotto il profilo ambientale e paesistico.

Le previsioni statali sui limiti massimi del condono costituiscono norme di grande riforma economico-sociale. Ne deriva che, anche in Sicilia, sono sanabili nelle aree vincolate i soli interventi di minore importanza, senza nuovi volumi o superfici. Sul punto la Corte richiama Cons. Stato n. 3289/2015, n. 4123/2023, n. 9950/2022 e n. 1213/2022: il divieto di incremento volumetrico opera per qualsiasi nuova edificazione, senza distinzione tra volumi tecnici e interrati.

Quanto alla superficie, la nozione va intesa in senso ampio e finalistico, avendo riguardo all’impatto sull’assetto del territorio. L’ordinanza cautelare C.G.A.R.S. n. 357/2023, che ha invitato ad approfondire le ricadute della declaratoria, non giustifica un mutamento dell’indirizzo, già confermato in sede di merito dalle pronunce n. 836/2023 e n. 288/2023.

Le ulteriori censure sono respinte. I provvedimenti erano interamente vincolati, essendo stata creata una nuova superficie e un nuovo volume paesaggisticamente intesi, sicché il preavviso di rigetto era inutile. Non è invocabile il silenzio-assenso ex art. 17 della legge regionale n. 4/2003, riferito ai soli primo e secondo condono. La motivazione per relationem alla circolare è adeguata, l’art. 136 della Costituzione non è violato e la domanda restitutoria degli oneri non è documentata. Ricorso respinto, spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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