Convenzione di lottizzazione dovuta dopo approvazione del piano e dello schema (Cons. Stato n. 355 del 16.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Approvati il piano di lottizzazione e lo schema di convenzione, l’amministrazione è tenuta alla stipula della convenzione urbanistica, perché si è autovincolata con un precedente ed esaustivo esercizio del potere discrezionale di governo del territorio. La convenzione di lottizzazione costituisce accordo ai sensi dell’art. 11 legge n. 241/1990, accessivo al provvedimento e condizione di efficacia del piano. Il rifiuto sopravvenuto è legittimo solo se l’organo competente rivaluta la persistenza dei presupposti e adotta, se del caso, la revoca ai sensi dell’art. 21-quinquies legge n. 241/1990 o una variante. Non è legittimo il provvedimento che dispone un rinvio sine die della stipulazione, né il diniego motivato adottato dal dirigente in luogo del Consiglio comunale.

Il Fatto

Il Comune aveva adottato e poi approvato un piano di lottizzazione, unitamente allo schema di convenzione, senza che la convenzione urbanistica venisse poi stipulata. Dopo una diffida dei proprietari a procedere al convenzionamento, l’amministrazione aveva riscontrato negativamente, richiamando “complesse questioni di fatto e giuridiche pendenti” e l’assenza delle condizioni tecnico-giuridiche per accogliere l’istanza.

Il consorzio e la società lottizzatrice avevano proposto ricorso al TAR per l’annullamento della nota e per l’accertamento del diritto alla stipula, con condanna del Comune. Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse, qualificando l’atto come mera presa d’atto di questioni pendenti e non come diniego. Da qui l’appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità dell’appello per violazione dell’art. 101 c.p.a.: la riproposizione dei motivi non esaminati in primo grado non richiede trascrizione pedissequa, essendo sufficiente una formulazione anche sintetica, senza nova vietati dall’art. 104 c.p.a..

Nel merito, la nota impugnata non si limita a informare delle questioni pendenti: afferma che “la domanda di convenzionamento non è meritevole di accoglimento” e denega sine die la conclusione dell’accordo. L’atto è quindi immediatamente lesivo dell’interesse pretensivo, coerentemente con l’insegnamento sui provvedimenti che, rinviando a un evento futuro e incerto, determinano un arresto del procedimento (richiamato Cons. Stato, Sez. III, n. 8272 del 2025).

La convenzione di lottizzazione è accordo ex art. 11 legge n. 241/1990, retto dai principi civilistici in quanto compatibili (Cons. Stato, Sez. IV, n. 11734 del 2022; Cass. civ. Sez. Un. n. 12428 del 2021; Corte cost. n. 179 del 2016). Ne segue che la circostanza ostativa addotta dal Comune in via difensiva non integra eterointegrazione della motivazione, ma esercizio del diritto di difesa sul rapporto dedotto.

Nel merito, il richiamo all’art. 59 n.t.a. del p.r.g. è infondato: applicato secondo il criterio letterale (Cons. Stato, Ad. Plen., n. 1 del 2025), avrebbe precluso l’adozione e l’approvazione del piano, che invece sono intervenute. Approvati piano e schema, la stipula è consequenziale e necessitata, salvo il potere di rifiutare la stipula per sopravvenuto venir meno dei presupposti (Cons. Stato, Sez. IV, n. 3334 del 2016, n. 4027 del 2016, n. 11209 del 2022), potere che però impone di investire nuovamente il Consiglio comunale ai fini della revoca o della variante.

Irrilevanti le ulteriori difese: la clausola sull’attuazione del piano differisce l’esecuzione, non la stipula; l’approvazione del progetto di soppressione dei passaggi a livello consente la revoca o la variante, non il rifiuto; il contenzioso con altro consorzio è scelta di opportunità non preclusiva. La nota è annullata, con ordine di stipulare entro trenta giorni e spese del doppio grado a carico del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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