Sospensione TULPS senza contraddittorio e difetto di istruttoria (TAR Emilia-Romagna n. 218 del 06.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il Questore sospende la licenza di un pubblico esercizio ai sensi dell’art. 100 r.d. n. 773 del 1931 non ha natura sanzionatoria, ma di misura di prevenzione, e la sua adozione è assistita da ragioni di urgenza che di regola escludono la comunicazione di avvio del procedimento. Tuttavia, quando la misura in concreto adottata assume un connotato particolarmente afflittivo, coincidendo con il minimo edittale della sanzione prevista dall’art. 14 ter, comma 2, legge n. 125/2001, e non ricorrano manifeste ragioni di urgenza, il Questore deve garantire il contraddittorio procedimentale, sia pure con tempistiche ridotte, e svolgere un’adeguata istruttoria in loco. L’omessa comunicazione di avvio e il difetto di istruttoria, non corroborati da sopralluoghi o informazioni dirette, rendono illegittimo il provvedimento. L’annullamento per tali vizi formali non reca alcun accertamento sulla spettanza del bene della vita e non fonda, di per sé, la domanda risarcitoria.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un pubblico esercizio sito a ridosso di un istituto scolastico, impugna il decreto con cui il Questore di Ferrara ha disposto la sospensione per quindici giorni dell’attività, ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S.. Il provvedimento si fonda sulle dichiarazioni di tre minorenni, escusse a sommarie informazioni rispettivamente nove e dieci giorni dopo i fatti, le quali hanno riferito di aver consumato bevande alcoliche e superalcoliche senza che i gestori accertassero la loro età. La Questura richiama anche una precedente sospensione di cinque giorni e la vicinanza del locale alla scuola.
Il ricorrente deduce la violazione del diritto di difesa per il diniego di accesso alle dichiarazioni, l’inattendibilità delle stesse, l’assenza di attività investigativa e l’omessa comunicazione di avvio del procedimento. Chiede l’annullamento e la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno per il mancato introito e per il pregiudizio all’immagine. Con motivi aggiunti censura la mancata esibizione dei documenti posti a base dell’atto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo. Il divieto di somministrazione di alcolici ai minori trova la sua sanzione nell’art. 689 cod. pen. e nell’art. 14 ter legge n. 125/2001, introdotto dall’art. 7 d.l. n. 158/2012, che impone al venditore di chiedere l’esibizione di un documento di identità e prevede, in caso di reiterazione, la sospensione dell’attività da quindici giorni a tre mesi. L’art. 100 T.U.L.P.S. attribuisce invece al Questore un autonomo potere di prevenzione, estraneo alla logica sanzionatoria.
Richiamando la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, sez. III, n. 3422 del 2024; Cons. Stato, sez. III, n. 6791 del 2018), il Tribunale ribadisce che la misura persegue l’obiettivo di impedire il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale, a prescindere dalla responsabilità personale dell’esercente. Da ciò deriva il principio, già accolto dal TAR, secondo cui le finalità di urgenza giustificano l’omessa comunicazione di avvio, trattandosi di provvedimento cautelare rispetto al quale opera l’art. 7, comma 2, legge n. 241/1990.
Il Collegio individua però specificità che impongono una deroga a tale orientamento. La Questura ha disposto una sospensione pari al minimo edittale dell’art. 14 ter, quindi sostanzialmente coincidente con la sanzione amministrativa, ma non ha motivato in modo specifico sulle ragioni di urgenza: erano trascorsi dieci giorni dai fatti, senza alcun sopralluogo nel giorno dell’accaduto e senza che altri soggetti compulsassero l’Amministrazione. La misura, in concreto afflittiva, avrebbe richiesto il contraddittorio procedimentale, sia pure con tempistiche ridotte.
Un autonomo profilo di illegittimità è costituito dal difetto di istruttoria: la Questura si è limitata a valorizzare le dichiarazioni delle tre minorenni, tutte coinvolte unitariamente, senza verifica in loco della potenziale pericolosità dell’attività. Il ricorso e i motivi aggiunti sono pertanto parzialmente accolti, con annullamento del provvedimento e salve le ulteriori rideterminazioni dell’Amministrazione.
La domanda risarcitoria è respinta. Il risarcimento non è conseguenza automatica dell’annullamento e richiede la prova della spettanza del bene della vita (Cons. Stato, sez. V, n. 7195 del 2024). L’annullamento per vizi formali non accerta che la chiusura non avrebbe potuto essere disposta (Cons. Stato, sez. IV, n. 11337 del 2023). Difetta inoltre la colpa dell’Amministrazione, alla luce dell’ampia discrezionalità riconosciuta in materia (Cons. Stato, sez. IV, n. 7529 del 2024), e il ricorrente non ha dato conto di aver utilizzato gli strumenti cautelari ex artt. 56 e 61 c.p.a. per evitare il pregiudizio. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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