L’onere della prova dell’inadempimento del giudicato grava sull’amministrazione (TAR Sicilia n. 1898 del 12.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, una volta che il ricorrente abbia fornito la prova del fatto costitutivo del proprio diritto, costituito dalla sentenza passata in giudicato ai sensi dell’art. 112, comma secondo, lett. c), cod. proc. amm., incombe sull’amministrazione l’onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell’obbligo, secondo il riparto fissato dall’art. 2697 cod. civ. L’inerzia dell’ente, priva di valida giustificazione, non integra alcuna causa di inefficacia del titolo e non esime dall’esecuzione integrale del decisum. Ne consegue l’ordine di ottemperanza entro un termine perentorio e la nomina del commissario ad acta per l’ipotesi di inutile decorso del termine. Il commissario, se dirigente dello stesso Ministero resistente, non ha diritto ad alcun compenso, rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Il Fatto
Con sentenza n. 3663/2024 il Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, ha accertato il diritto della ricorrente — una docente — a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per quattro anni scolastici, per un valore complessivo di euro 2.000,00 oltre accessori.
La sentenza è stata notificata nel luglio 2024 ed è passata in giudicato. L’amministrazione non ha adottato alcun atto di esecuzione. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato, chiedendo l’ordine di ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inattività e la condanna alle spese con distrazione in favore del difensore antistatario. Le amministrazioni intimate si sono costituite con atto formale, senza allegare giustificazioni dell’inadempimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accerta in via preliminare la ritualità del ricorso: la notificazione del titolo esecutivo, il passaggio in giudicato della sentenza e il superamento del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 integrano i presupposti del giudizio di ottemperanza.
Nel merito, il Tribunale richiama il principio per cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi dei diritti vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ. La ricorrente ha assolto il proprio onere dimostrando il fatto costitutivo, cioè la decisione del giudice ordinario passata in giudicato.
Spettava dunque all’amministrazione provare l’inefficacia di tali fatti o il prodursi di condizioni ostative. L’ente non ha dedotto alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento. Il Collegio afferma quindi la persistenza dell’obbligo di ottemperare integralmente al giudicato nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza.
L’obbligo di esecuzione si estende anche alle spese e ai diritti successivi all’emissione del titolo, nei limiti delle attività necessarie al passaggio in giudicato e alla registrazione.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Tribunale nomina fin d’ora commissario ad acta un dirigente del medesimo Ministero, con facoltà di delega, che provvederà al pagamento entro novanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all’ente. Il commissario non ha diritto a compenso: la regola dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, introdotta dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015, è applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme. Il Collegio richiama sul punto TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, n. 479 del 2025, TAR Sicilia, Palermo, sez. IV, n. 291 del 2025, TAR Campania, Napoli, sez. VIII, n. 5142 del 2024 e TAR Sardegna, sez. II, n. 983 del 2023.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 500,00 oltre oneri e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario, tenuto conto del carattere seriale della controversia.
Nota della Redazione
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