Sopravvenuta carenza di interesse per il “salva casa” e improcedibilità dell’appello (Cons. Stato n. 348 del 16.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta introduzione dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 380/2001 (c.d. salva casa) ad opera del d.l. n. 69 del 2024, convertito dalla legge n. 105/2024, determina la carenza sopravvenuta di interesse alla decisione dell’appello proposto avverso il diniego di sanatoria e l’ordine di demolizione, rendendo certa e definitiva l’inutilità della pronuncia. Il ricorso è pertanto improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Non ricorre, in tale ipotesi, la cessazione della materia del contendere, che presuppone l’accertamento nel merito della pretesa e la piena soddisfazione arrecata dalle successive determinazioni dell’amministrazione. La declaratoria di improcedibilità non ha valenza meramente processuale, ma contiene l’accertamento del rapporto amministrativo controverso. In presenza di improcedibilità sopravvenuta, la compensazione integrale delle spese è giustificata dall’impedita valutazione nel merito delle censure.

Il Fatto

Il proprietario di un complesso agrituristico impugnava dinanzi al TAR Puglia, sezione staccata di Lecce, l’ordinanza con cui il dirigente dell’area tecnica comunale aveva ingiunto la demolizione di un fabbricato ad uso centrale idrica e di cinque camere, con riserva di acquisizione gratuita al patrimonio comunale in caso di inottemperanza. Il ricorrente deduceva l’illegittimità del provvedimento per la mancata definizione dell’istanza di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, il deficit di partecipazione procedimentale, la mancata irrogazione della sanzione pecuniaria in luogo della demolizione e la omessa individuazione della parte di immobile da acquisire.

Il TAR respingeva il ricorso, rilevando che il diniego di sanatoria si fondava anche sull’edificazione in area paesaggisticamente vincolata, profilo non concretamente censurato, e che la c.d. fiscalizzazione dell’abuso rilevava solo nella fase esecutiva. L’appellante, dopo la fissazione dell’udienza di merito, depositava dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, chiedendo la cancellazione della causa dal ruolo e la compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende atto della dichiarazione resa dall’appellante, il quale ha rappresentato che, nelle more del giudizio, il d.l. n. 69 del 2024, convertito dalla legge n. 105/2024, ha inserito l’art. 36-bis nel d.P.R. n. 380/2001, rendendo venuta meno l’utilità della definizione della controversia.

Da tali rilievi consegue la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. È intervenuta, infatti, una situazione di diritto del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato n. 1218 del 2025, n. 5402 del 2009 e n. 5355 del 2008.

Il Consiglio di Stato distingue espressamente la fattispecie dalla cessazione della materia del contendere. Quest’ultima è caratterizzata dal contenuto di accertamento nel merito della pretesa avanzata e dalla piena soddisfazione eventualmente arrecata dalle successive determinazioni della pubblica amministrazione, secondo l’insegnamento di Cons. Stato n. 5343 del 2017. La declaratoria di improcedibilità, diversamente, non ha valenza meramente processuale, ma contiene l’accertamento relativo al rapporto amministrativo controverso e alla pretesa sostanziale vantata dall’interessato, come affermato da Cons. Stato n. 3767 del 2020 e n. 5533 del 2011.

Quanto alle spese, il Collegio dispone la compensazione integrale, richiamando Cons. Stato n. 5598 del 2025, secondo cui in caso di improcedibilità sopravvenuta per carenza di interesse possono sussistere eccezionali ragioni per derogare al principio della soccombenza. La cessazione sopravvenuta della controversia ha di fatto impedito una valutazione nel merito delle censure, giustificando un’equa ripartizione dell’onere economico tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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