Metodo standardizzato per certificati bianchi solo in via residuale (Cons. Stato n. 3563 del 07.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel sistema dei certificati bianchi il metodo di valutazione dei risparmi energetici a consuntivo costituisce il modello ottimale, perché consente l’accertamento puntuale e veritiero del risparmio addizionale. Il metodo standardizzato è ammesso in via residuale, nei soli casi in cui la misurazione diretta sia tecnicamente impossibile o non conveniente e ricorrano i presupposti della ripetitività e della non convenienza economica dell’installazione di misuratori dedicati. I due metodi non sono fungibili: ove i misuratori siano già presenti, il progetto non può essere qualificato come standardizzato, perché difettano le condizioni previste dall’art. 9, comma 1, lett. b), del D.M. 11 gennaio 2017. Il GSE non è tenuto a convertire d’ufficio la domanda in progetto a consuntivo quando la relativa istanza sia tardiva per l’avvenuto avvio dell’intervento.

Il Fatto

La società presenta al GSE un progetto standardizzato per il rilascio di certificati bianchi, relativo all’installazione di corpi illuminanti a LED per l’illuminazione stradale di un Comune, dichiarando l’avvio dei lavori in data anteriore alla domanda. Richieste le integrazioni, il GSE formula il preavviso di rigetto e, valutate le osservazioni, respinge l’istanza sul rilievo che tutti gli impianti, nella situazione ante e post intervento, risultano dotati di misuratore di energia elettrica, con conseguente difetto dei presupposti del metodo standardizzato.

La società impugna il provvedimento davanti al TAR Lazio, che respinge il ricorso, assorbe le censure ulteriori essendo l’atto plurimotivato e dichiara inammissibile quella sulla mancata conversione in progetto a consuntivo. Propone quindi appello, riproponendo anche il motivo assorbito sulla titolarità del progetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la disciplina dettata dal D.M. 11 gennaio 2017, che all’art. 9 distingue il metodo a consuntivo e il metodo standardizzato, subordinando quest’ultimo alla dimostrazione della ripetitività dell’intervento in contesti assimilabili e della non convenienza economica dell’installazione di misuratori dedicati. La stessa struttura dell’Allegato 1 conferma che la valutazione standardizzata opera su un campione rappresentativo e produce un valore stimato dei risparmi, esteso alle porzioni non misurate.

Da tale rapporto sistematico deriva il carattere residuale del metodo standardizzato. Il sistema dei certificati bianchi presuppone che l’emissione dei titoli corrisponda a risparmi effettivamente verificati: il metodo a consuntivo realizza pienamente questa esigenza, mentre quello standardizzato vi risponde in misura approssimativa e solo quando la misurazione diretta non sia praticabile o il suo costo comprometta la sostenibilità dell’investimento. I due metodi, conclude il Collegio, non sono fungibili.

Ne consegue che, se i misuratori sono già installati, essi devono essere utilizzati per l’accertamento diretto dei consumi. La dedotta non convenienza economica dell’installazione di nuovi misuratori conferma, anziché escludere, la priorità assegnata dal regolatore al metodo a consuntivo. Ove i misuratori siano presenti solo in parte, spetta al proponente dimostrare la non economicità dell’integrazione o della sostituzione.

Il secondo argomento investe la mancata conversione della domanda in progetto a consuntivo. Il Collegio rileva che il progetto era già avviato alla data dell’istanza, con conseguente impossibilità di presentare una domanda a consuntivo per effetto dell’art. 2, comma 1, lett. o), del D.M. 11 gennaio 2017. La deroga temporale introdotta dall’art. 2 del D.M. 10 maggio 2018 opera per i soli progetti standardizzati, in ragione dell’originaria mancanza delle schede tecniche di calcolo. Il GSE, quindi, non avrebbe potuto qualificare la domanda come progetto a consuntivo, applicando i principi di collaborazione e buona fede di cui all’art. 1, comma 2-bis, legge n. 241 del 1990.

La censura sulla discrezionalità del regolatore è infine dichiarata inammissibile per difetto di interesse, non essendo mai stato presentato un progetto a consuntivo, e comunque infondata nel merito, rientrando la scelta del regime temporale nella sfera delle valutazioni del regolatore. L’appello è respinto, con compensazione delle spese per la novità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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