Accesso agli atti di gara: carenza di interesse comporta improcedibilità (TAR Lombardia n. 3585 del 10.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, retto dal principio dispositivo che lo governa dall’instaurazione fino alla conclusione, la parte è libera di disporre dell’interesse sostanziale azionato. Ove sopravvenga la soddisfazione della pretesa e la parte dichiari, per il tramite del difensore munito di mandato speciale, di non avere più interesse alla decisione, il giudice non può che prenderne atto. Sul piano processuale la pronuncia corretta non è quella di cessazione della materia del contendere, ma quella di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., anche quando la controparte contesti la manifestazione di volontà o le sue conseguenze processuali.
Il Fatto
La ricorrente aveva proposto ricorso ex art. 116 c.p.a. per ottenere l’ostensione integrale dell’offerta tecnica del controinteressato nell’ambito di una gara indetta dalla società concessionaria resistente. Impugnava le note con cui la stazione appaltante aveva comunicato l’ostensione solo parziale, con oscuramento di alcune parti della relazione tecnica e della tabella relativa alle officine di riparazione, nonché il verbale di gara in cui la Commissione aveva preso atto della dichiarazione del controinteressato di non autorizzare l’accesso integrale.
Con istanza depositata il 14.11.2024 la ricorrente ha comunicato che, a seguito del ricorso, la stazione appaltante aveva osteso tra il 13 e il 17 settembre 2024 la documentazione richiesta. Ha quindi chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, d.lgs. n. 104/2010, con compensazione delle spese. Né la resistente né i controinteressati si sono costituiti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il perimetro della decisione muovendo dal principio dispositivo quale criterio che informa l’intero processo amministrativo, dall’instaurazione alla conclusione, richiamando gli artt. 34, comma 1, 40 e 84 c.p.a. Ne deriva che la parte resta libera di disporre degli interessi sostanziali per cui agisce.
Posta questa premessa, il giudice si trova davanti a una dichiarazione rituale della parte che manifesta la volontà di non avere più interesse alla tutela della posizione soggettiva azionata. Difronte a tale manifestazione non può che prendere atto della volontà espressa, senza sostituirvi una propria valutazione sulla persistenza dell’interesse.
La qualificazione processuale dell’evento è il passaggio centrale. Il Collegio esclude che ricorrano gli estremi per l’accertamento della cessazione della materia del contendere e qualifica la sopravvenienza come improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La pronuncia di rito si impone anche quando la controparte contesti la manifestazione di interesse o le conseguenze processuali che da essa derivano.
La declaratoria opera sul gravame in materia di accesso ai documenti amministrativi, che costituisce l’oggetto del giudizio. Quanto alle spese, la mancata costituzione delle altre parti comporta che nulla è dovuto, nonostante la richiesta di compensazione formulata dalla ricorrente.
Nota della Redazione
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