Liste elettorali, ritardo lieve non preclude la partecipazione al voto (Cons. Stato n. 3588 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine orario di presentazione delle liste elettorali, previsto dall’art. 28 d.P.R. n. 570/1960, non determina l’esclusione dalla competizione quando ricorrano congiuntamente tre condizioni: il ritardo è lieve, i presentatori si trovavano già all’interno della sede comunale alla scadenza e il ritardo è giustificato da ragioni eccezionali e imprevedibili non imputabili agli interessati. La regola risponde al favor partecipationis, corollario del principio democratico, e impone di contemperare il rigoroso formalismo del procedimento elettorale con la massima partecipazione. La valutazione è complessiva e teleologica: rileva l’effettività delle garanzie e la strumentalità delle forme. La notifica del ricorso all’Avvocatura distrettuale dello Stato, con costituzione della difesa erariale, raggiunge lo scopo anche senza notifica alla sede fisica dell’organo elettorale.
Il Fatto
Una lista concorrente alle elezioni comunali viene esclusa dalla Sottocommissione elettorale per la presentazione oltre il termine orario delle ore 12.00. Il TAR Molise, con la sentenza n. 00166/2026, accoglie il ricorso elettorale e annulla la ricusazione. La Prefettura e il Ministero dell’Interno propongono appello, deducendo la violazione dell’art. 129, comma 3, cod. proc. amm. per mancata notifica alla sede fisica della Commissione elettorale e la tardività della lista ai sensi degli artt. 28, 32 e 33 d.P.R. n. 570/1960.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è infondato. Il ricorso risulta notificato all’Avvocatura distrettuale dello Stato e agli indirizzi PEC del Comune, del Ministero e della Prefettura, con rituale costituzione della difesa erariale. La Sezione ritiene che la notifica abbia in concreto raggiunto lo scopo, ponendo l’Avvocatura in condizione di difendere tutte le articolazioni organizzative dell’amministrazione statale.
Il Collegio adotta un approccio teleologico, attento alla strumentalità delle forme e all’effettività delle garanzie: l’omessa notifica non ha prodotto effetti lesivi sui diritti di difesa della Sottocommissione. L’eccezione resta comunque assorbita, poiché il ricorso è stato notificato tanto alla sede fisica del Comune quanto all’amministrazione statale.
Il secondo motivo è parimenti infondato. La Sezione richiama il pacifico orientamento (Cons. Stato, Sez. V, n. 1271/2002, n. 8336/2019, n. 2942/2019, n. 3032/2019) secondo cui uno scostamento orario non giustifica l’estromissione quando ricorrano cumulativamente le tre condizioni sopra indicate.
Nel caso concreto le condizioni risultano soddisfatte: è pacifico che i delegati erano presenti nella sede comunale prima delle ore 12.00, essendo l’ingresso interdetto a quell’ora; il ritardo è oggettivamente lieve; emergono interferenze e disfunzioni estranee alla sfera di controllo dei presentatori. Assume rilievo la dichiarazione del segretario comunale sull’affidamento ingenerato circa la possibilità di completare le operazioni per chi era già all’interno, nonché la inefficienza organizzativa degli uffici per la concomitanza di tre liste.
Né il verbale né il provvedimento di ricusazione contestano un’incompletezza documentale. La chiusura delle porte alle ore 12.00 conferma che la documentazione era già all’interno. Alla luce dei canoni di cui all’art. 2697 c.c., il lieve ritardo non è addebitabile a negligenza dei presentatori. L’appello è quindi respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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