Sindacato pieno del giudice amministrativo sui fatti del diniego di porto d’armi (C.G.A.R.S. n. 359 del 28.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di armi, pur in presenza dell’ampia discrezionalità riconosciuta all’amministrazione, la tutela giurisdizionale piena ed effettiva spettante al cittadino richiede un sindacato del giudice amministrativo completo e penetrante, che può estendersi sino al controllo dell’analisi dei fatti posti a fondamento del provvedimento. Il giudice verifica se il potere sia stato correttamente esercitato o presenti elementi di irragionevolezza o di erronea assunzione dei fatti storici su cui si innesta la valutazione discrezionale. I provvedimenti di diniego del titolo di polizia e di divieto di detenzione di armi difettano di motivazione quando l’amministrazione si limiti a recepire le segnalazioni delle forze dell’ordine senza una autonoma valutazione della loro rilevanza, in particolare quando tali evidenze siano state sostanzialmente smentite da provvedimenti del giudice penale emessi prima dell’adozione degli atti.
Il Fatto
Il ricorrente chiedeva l’annullamento, quanto al ricorso principale, del decreto con cui il dirigente di un Commissariato di pubblica sicurezza respingeva l’istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia; quanto ai motivi aggiunti, del decreto con cui il Prefetto disponeva il divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti.
Il TAR Sicilia, Sezione Seconda, respingeva il ricorso e condannava la parte soccombente alle spese. Proponeva appello il privato, riproponendo le censure già svolte in primo grado, incentrate sulla violazione delle garanzie partecipative e sul difetto di istruttoria e motivazione. L’amministrazione si costituiva per avversare la richiesta di annullamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il primo motivo. Il decreto del Questore riporta espressamente che le argomentazioni difensive sono state valutate e ritenute insufficienti; la motivazione dà conto delle deduzioni della difesa, e i fatti indicati nella comunicazione di avvio del procedimento sono riportati nel provvedimento conclusivo. Non si configura dunque la dedotta violazione delle norme sulla partecipazione procedimentale.
È invece fondato il secondo motivo, che investe entrambi i provvedimenti. Il Collegio muove dal principio secondo cui anche in materia di armi il sindacato giurisdizionale è completo e penetrante e può giungere al controllo dell’analisi dei fatti posti a fondamento dell’atto, per verificare l’eventuale erronea assunzione dei fatti storici.
Nella specie i fatti posti a base dei provvedimenti hanno subito una sostanziale dequotazione della valenza indiziante a seguito di pronunce del giudice penale anteriori agli atti impugnati. Per la vicenda più rilevante, la richiesta di archiviazione del Pubblico ministero evidenziava la mancanza di riscontri oggettivi alle dichiarazioni accusatorie della parte offesa. Per altra segnalazione era intervenuta sentenza di assoluzione; per la segnalazione di furto aggravato in concorso l’amministrazione si era limitata a segnalarne la sussistenza senza autonoma valutazione della rilevanza e gravità della condotta.
I provvedimenti impugnati difettano pertanto di una satisfattiva motivazione, frutto di una adeguata e autonoma valutazione delle evidenze fattuali. L’accoglimento dell’appello travolge anche il regolamento delle spese del primo grado; il Collegio compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Nota della Redazione
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