Ottemperanza al giudicato e nomina del commissario ad acta (TAR Sardegna n. 361 del 02.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, il giudice amministrativo accerta il perdurante inadempimento dell’amministrazione debitrice e nomina commissario ad acta per l’esecuzione in via sostitutiva della parte non eseguita del giudicato. La nomina può essere affidata a un dirigente già inserito nella struttura dell’amministrazione obbligata, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’ufficio. In tale ipotesi non è dovuto alcun compenso commissariale, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico della stessa amministrazione. L’integrale esecuzione della parte già adempiuta determina la cessazione della materia del contendere limitatamente a quella porzione del giudicato.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Sassari, Sezione Lavoro, con sentenza n. 120 del 14 marzo 2024, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al riconoscimento del contributo per la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici oggetto di causa, oltre interessi legali e rifusione delle spese processuali.
La sentenza, notificata il 15 marzo 2024 e passata in giudicato, era rimasta ineseguita. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna, chiedendo la declaratoria di mancata esecuzione e la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio l’amministrazione ha liquidato le spese legali in favore del procuratore antistatario, senza però corrispondere capitale e interessi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il perimetro del giudicato azionato: la sentenza del giudice del lavoro ha accertato il diritto del ricorrente al bonus annuale e agli interessi, oltre alle spese. L’amministrazione ha dato esecuzione solo a quest’ultima voce, lasciando ineseguita la parte relativa al capitale e agli accessori.
Il Tribunale rileva che, all’udienza camerale del 4 dicembre 2024, era stato assegnato all’amministrazione un termine di 90 giorni per l’adempimento spontaneo. Alla successiva camera di consiglio del 16 aprile 2025 il difensore del ricorrente ha confermato la persistenza del mancato integrale pagamento; la difesa erariale si è limitata a dichiarare di aver sollecitato l’amministrazione, senza indicare una soluzione bonaria tempestiva.
Accertato l’inadempimento, il Collegio accoglie l’istanza e nomina commissario ad acta il Direttore Generale della Direzione generale per il personale scolastico del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’ufficio, assegnando il termine di 60 giorni dalla notifica o comunicazione amministrativa della decisione.
Quanto al trattamento economico, il Tribunale esclude la liquidazione di alcun compenso in favore del commissario, poiché le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice. Le spese del giudizio di ottemperanza sono poste a carico dell’amministrazione soccombente e distratte in favore dei procuratori antistatari, tenuto conto della serialità della causa. La parte del ricorso relativa alle spese legali già corrisposte è dichiarata cessata la materia del contendere.
Nota della Redazione
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