Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e nomina del commissario ad acta (TAR Sardegna n. 360 del 02.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, il giudice amministrativo accerta il perdurante inadempimento dell’amministrazione e nomina commissario ad acta per l’esecuzione in via sostitutiva della parte non eseguita. La nomina può essere conferita a un dirigente già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’ufficio. In tal caso, trattandosi di funzioni svolte da un dipendente pubblico interno, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso commissariale. Qualora l’amministrazione abbia nel frattempo eseguito una parte del giudicato, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere limitatamente a quella porzione e accoglie il ricorso per il residuo. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza sostanziale dell’amministrazione.

Il Fatto

La ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale di Sassari, Sezione Lavoro, una sentenza di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al riconoscimento del contributo previsto dalla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, quantificato in euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici oggetto di causa, con interessi legali e rifusione delle spese. La sentenza, notificata all’amministrazione, era passata in giudicato.

Poiché il Ministero non aveva dato integrale esecuzione al dictum, la ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna, chiedendo la declaratoria di inadempimento e la nomina di un commissario ad acta. Nelle more, l’amministrazione liquidava le spese legali in favore del procuratore antistatario, senza però corrispondere capitale e interessi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, richiamato l’art. 114 cod. proc. amm., ha verificato lo stato di esecuzione del giudicato. All’udienza camerale del 4 dicembre 2024 il Tribunale aveva già disposto un rinvio, assegnando all’amministrazione un termine di 90 giorni per l’adempimento spontaneo, in una logica deflattiva del contenzioso.

Alla successiva camera di consiglio la difesa della ricorrente ha confermato la persistenza del mancato pagamento del bonus annuale e degli interessi. La difesa erariale si è limitata a dichiarare di aver sollecitato l’amministrazione, senza offrire indicazioni utili per una definizione bonaria.

Su queste basi il Tribunale ha ritenuto integrato il presupposto dell’inadempimento e ha accolto l’istanza di nomina del commissario. L’incarico è stato conferito al Direttore generale della Direzione generale per il personale scolastico, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’ufficio, e termine di 60 giorni dalla notifica o comunicazione amministrativa della decisione.

La scelta di affidare le funzioni commissariali a un soggetto interno alla struttura debitrice ha escluso, secondo il Collegio, la liquidazione di alcun compenso. Quanto alla porzione di giudicato già eseguita — la condanna alle spese legali — il Tribunale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, accogliendo il ricorso per il resto.

Le spese del giudizio di ottemperanza sono state poste a carico del Ministero, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, tenendo conto della serialità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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