Cessazione della materia del contendere per spontanea esecuzione del giudicato (TAR Molise n. 362 del 02.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. opera quando sopravvenga una attività amministrativa integralmente satisfattiva dell’interesse azionato. È decisivo che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno e irretrattabile il diritto o l’interesse legittimo, sì da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito. La dichiarazione di avvenuto adempimento resa dalla parte ricorrente rende doverosa la conclusione della sopraggiunta cessazione della materia del contendere, avendo il decisum trovato spontanea e completa esecuzione. Le spese possono essere compensate quando ricorrano i presupposti di legge e la parte ne faccia richiesta.

Il Fatto

Il ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale di Larino, in accoglimento del proprio ricorso, la condanna del Ministero della Salute al pagamento dell’indennizzo ex art. 1, comma 3, legge n. 210/1992, con ascrivibilità alla ottava categoria della tabella A del d.P.R. n. 834/1981 e interessi legali. La sentenza era stata appellata dal Ministero; la Corte di Appello di Campobasso aveva accolto il gravame dichiarando l’improponibilità della domanda.

Su ricorso del soccombente, la Corte di Cassazione aveva annullato con rinvio, e il giudice di rinvio aveva respinto l’appello ministeriale, confermando la decisione di primo grado. Formatosi il giudicato, il Ministero non aveva inizialmente ottemperato; di qui l’azione di ottemperanza davanti al TAR Molise, con richiesta di ordine di esecuzione, nomina di commissario ad acta e fissazione di una somma dovuta per ogni ritardo. Nel corso del giudizio il difensore del ricorrente ha dato atto dell’avvenuta esecuzione integrale della sentenza, chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto la sussistenza dei presupposti per la pronuncia ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.. Richiama quindi l’orientamento secondo cui la cessazione della materia del contendere presuppone una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva dell’interesse azionato, citando Cons. Stato, sez. II, n. 1227 del 2020, n. 8615 del 2019 e sez. VI, n. 3378 del 2019.

Il criterio decisivo individuato dal giudice è la pienezza dell’effetto satisfattivo: occorre che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno e irretrattabile il diritto o l’interesse legittimo esercitato, così che non residui alcuna utilità alla pronuncia di merito, secondo il richiamo a Cons. Stato, sez. V, n. 1332 del 2016.

Applicando tale regola, il TAR attribuisce rilievo alla dichiarazione di avvenuto adempimento depositata dal ricorrente. Da essa risulta che il decisum, per il quale era stato promosso il giudizio di ottemperanza, ha trovato nel frattempo spontanea e completa esecuzione. La conclusione è quindi la cessazione della materia del contendere, divenuta doverosa una volta accertata la piena soddisfazione dell’interesse.

Quanto alle spese, il Collegio accoglie la richiesta di compensazione formulata dal ricorrente, ritenendone sussistenti i presupposti di legge. La parte ha inoltre rinunciato alla rifusione del contributo unificato, già rimborsato dall’Amministrazione. Il dispositivo dichiara la cessazione della materia del contendere, compensa le spese e ordina l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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