Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Molise n. 363 del 02.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. è esperibile anche per dare esecuzione alle sentenze del giudice ordinario del lavoro rimaste inadempiute, quando la pubblica amministrazione non si conformi al giudicato. La notificazione della sentenza in copia attestata conforme all’originale è sufficiente a costituire valido titolo esecutivo, non essendo più richiesta, a decorrere dal 28 febbraio 2023, la spedizione in forma esecutiva per effetto delle modifiche all’art. 475 cod. proc. civ. introdotte dal d.lgs. n. 149/2022. Il giudice amministrativo, accertata l’inottemperanza, ordina all’amministrazione di adempiere entro un termine perentorio e nomina, fin d’ora, un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia, con condanna alle spese del giudizio.
Il Fatto
Il Tribunale civile di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, con la sentenza n. 123 del 17.4.2024 aveva accertato il diritto di una docente precaria, titolare di supplenze negli anni scolastici 2021/22 e 2022/23, al beneficio della carta del docente, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad accreditare la somma complessiva di € 1.000,00, oltre interessi o rivalutazione fino al soddisfo.
La sentenza era stata appellata dalla sola ricorrente, limitatamente al capo sulle spese; la Corte d’Appello di Campobasso, con la sentenza n. 29/2025 del 24.02.2025, aveva accolto l’appello riconoscendo le spese di entrambi i gradi. Formatosi il giudicato, la docente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Molise, chiedendo la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di inerzia dell’amministrazione. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha innanzitutto verificato i presupposti dell’azione di ottemperanza. Le allegazioni documentali attestano il passaggio in giudicato dei capi della sentenza di primo grado diversi da quello sulle spese, unico oggetto di appello; anche sulla sentenza d’appello si è formato il giudicato, come risulta dall’attestazione della Corte d’Appello del 30.04.2025.
Sul piano del titolo esecutivo, il Collegio ha ritenuto adeguata la notificazione della sentenza in copia conforme all’indirizzo pec dell’amministrazione. Ha richiamato le modifiche all’art. 475 cod. proc. civ. introdotte dal d.lgs. n. 149/2022, come modificato dalla legge n. 197/2022, in forza delle quali, dal 28 febbraio 2023, per portare ad esecuzione le sentenze del giudice ordinario non è più necessaria la spedizione del titolo in forma esecutiva. È sufficiente il rilascio della copia attestata conforme all’originale.
Il TAR ha poi confermato che il titolo azionato, sentenza del giudice ordinario del lavoro, rientra tra quelli eseguibili con il rimedio dell’ottemperanza, previsto proprio per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Nel merito, la somma di € 1.000,00 corrisponde a quella indicata nella sentenza d’appello, che sul punto ha confermato la decisione di prime cure.
Il ricorso è stato quindi accolto. Il TAR ha ordinato al Ministero, ancora inadempiente, di dare esecuzione ai pagamenti non ancora effettuati nel termine di 40 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza. Ha nominato fin d’ora, per il caso di inottemperanza perdurante, un commissario ad acta individuato ratione muneris nel Direttore generale preposto alla competente Direzione generale, con facoltà di delega e senza compenso, da attivarsi su istanza della ricorrente e a provvedere in ulteriori 40 giorni. Le spese del giudizio, liquidate in € 450,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, sono poste a carico del Ministero con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Nota della Redazione
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