Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro davanti al giudice amministrativo (TAR Molise n. 361 del 02.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le statuizioni di una sentenza del giudice ordinario del lavoro rimaste ineseguite dalla pubblica amministrazione trovano attuazione mediante il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.. A seguito delle modifiche introdotte all’art. 475 cod. proc. civ. dal D.lgs. n. 149/2022, come modificato dalla legge n. 197/2022, per portare ad esecuzione le sentenze del giudice ordinario non è più richiesta la spedizione del titolo in forma esecutiva: è sufficiente la notifica della copia attestata conforme all’originale. Il giudice amministrativo, accertato il passaggio in giudicato del titolo, ordina all’amministrazione di eseguire le statuizioni nel termine assegnato e nomina fin d’ora un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inadempimento.
Il Fatto
Il Tribunale Civile di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, con la sentenza n. 127/2024 aveva accertato il diritto di una docente precaria, titolare di supplenze negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, al beneficio della cd. carta del docente per la complessiva somma di € 1.500,00, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’accredito, oltre interessi o rivalutazione fino all’effettivo soddisfo. La decisione recepiva l’orientamento della Cass. Sez. Lav. n. 29961/2023, che ha esteso il beneficio ai docenti supplenti.
La sola ricorrente aveva appellato il capo relativo alla compensazione delle spese: la Corte d’Appello di Campobasso, con la sentenza n. 32/2025 del 24.02.2025, aveva accolto l’impugnazione riconoscendo le spese di entrambi i gradi con distrazione. Formatosi il giudicato, la docente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Molise, chiedendo la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di inottemperanza. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha innanzitutto verificato i presupposti dell’azione. Le allegazioni documentali attestano il passaggio in giudicato dei capi della sentenza di primo grado diversi da quello sulle spese, unico oggetto di appello; anche sulla sentenza d’appello si è formato il giudicato, come risulta dall’attestazione della Corte d’Appello del 30.04.2025.
Quanto alla forma del titolo esecutivo, il TAR ha richiamato il nuovo testo dell’art. 475 cod. proc. civ., come novellato dal D.lgs. n. 149/2022 e dalla legge n. 197/2022: le sentenze devono essere rilasciate in copia attestata conforme all’originale, salvo che la legge disponga altrimenti. La notifica effettuata dalla ricorrente all’indirizzo pec del Ministero è stata quindi ritenuta adeguata alle formalità richieste dalla normativa vigente.
Il Collegio ha poi affermato che il titolo azionato, consistente in una sentenza del giudice ordinario del lavoro, rientra tra quelli le cui statuizioni ineseguite possono trovare attuazione con il rimedio dell’ottemperanza ex art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., previsto proprio per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.
Nel merito il ricorso è stato ritenuto fondato: la somma di € 1.500,00 a titolo di capitale corrisponde a quella indicata nella sentenza d’appello, che sul punto ha confermato la decisione di prime cure. Il TAR ha pertanto ordinato al Ministero, ancora inadempiente, di dare esecuzione ai pagamenti non effettuati nel termine di 40 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza. Ha inoltre nominato commissario ad acta, ratione muneris e senza compenso, il Direttore generale preposto alla competente Direzione generale, con facoltà di delega e con ulteriore termine di 40 giorni, attivabile su istanza della ricorrente in caso di vana scadenza. Le spese del giudizio, liquidate in € 550,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, sono state poste a carico del Ministero con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Nota della Redazione
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