Inerzia del Comune e ordine di demolizione non radicano affidamento sull’abuso (TAR Sicilia n. 3646 del 05.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
La mera inerzia dell’amministrazione nell’esercizio del potere di repressione dell’abusivismo edilizio non è idonea a rendere legittima l’edificazione sine titulo, né radica in capo al privato un affidamento legittimo, mancando un provvedimento favorevole idoneo a ingenerare un’aspettativa qualificata. L’ordine di demolizione costituisce atto rigidamente vincolato e non richiede alcuna specifica valutazione dell’interesse pubblico concreto, essendo l’interesse al ripristino dell’assetto urbanistico in re ipsa. Il diritto all’abitazione ex art. 8 C.E.D.U. non ha portata assoluta e non prevale automaticamente sull’interesse della collettività al governo del territorio. Il versamento dei tributi sul manufatto abusivo non incide sulla legittimità dei provvedimenti repressivi. Il ricorso che si limiti a richiamare per relationem i motivi di altro atto è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza.

Il Fatto

I ricorrenti, comproprietari di un terreno diviso in tre porzioni, impugnavano l’ordinanza con cui il Comune aveva disposto lo sgombero di due immobili abusivi, l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale e la trascrizione del provvedimento nei pubblici registri. L’atto impugnato costituiva la rettifica di una precedente ordinanza di sgombero e acquisizione, a sua volta adottata in rettifica di un’originaria ingiunzione.

I ricorrenti deducevano l’illegittimità derivata dall’ordinanza presupposta, oggetto di un distinto giudizio ancora pendente, e lamentavano la violazione del legittimo affidamento per il lungo tempo trascorso tra l’abuso e l’adozione del provvedimento. Sostenevano inoltre la compatibilità urbanistica delle opere con la futura destinazione dell’area, la loro sanabilità e l’assenza di vincoli ambientali. Il Comune si costituiva e resisteva. La domanda cautelare era respinta; il ricorso perveniva alla decisione di merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto disatteso l’istanza di riunione, risultando il giudizio presupposto già definito con sentenza di improcedibilità e inammissibilità. Ha poi prospettato alle parti, ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm., due profili di inammissibilità, entrambi accolti.

Quanto al primo, il ricorso è inammissibile per il richiamo per relationem ai motivi articolati in un diverso giudizio, senza riformulazione delle censure. Il principio di autosufficienza dell’atto introduttivo impone l’esposizione dei motivi, risultando in contrasto con la specificità dei motivi il rinvio ad altro documento (Cons. Stato n. 3463 del 2024; TAR Toscana n. 869 del 2024). La pendenza del giudizio presupposto non ostava comunque all’adozione del provvedimento.

Quanto al secondo, il ricorso è inammissibile nella parte in cui censura asseriti vizi dell’ordinanza di demolizione anziché vizi propri del provvedimento di acquisizione. Consolidato l’effetto dell’ordine di demolizione, il provvedimento acquisitivo è impugnabile solo per vizi propri (Cons. Stato n. 10033 del 2023).

Nel merito, le censure sono infondate. L’inerzia dell’amministrazione non legittima l’edificazione abusiva né consente una sanatoria automatica (Cons. Stato n. 5825 del 2024). L’ordine di demolizione è vincolato e non richiede motivazione rafforzata sull’interesse pubblico, che è in re ipsa nel ripristino dell’assetto violato (Cons. Stato n. 1418 del 2022). Il diritto all’abitazione ex art. 8 C.E.D.U. non è assoluto e recede dinanzi all’interesse collettivo (Cons. Stato n. 4039 del 2024). Il pagamento dei tributi non incide sulla legittimità dei provvedimenti repressivi. Infine, non è onere del Comune verificare la sanabilità delle opere, rimessa all’iniziativa del privato. Il ricorso è respinto, con compensazione integrale delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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