Revoca in autotutela della gara e cessazione della materia del contendere (TAR Puglia n. 165 del 03.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La revoca in autotutela della determinazione di indizione di una procedura di gara, sopravvenuta nel corso del giudizio, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., ove soddisfi in modo pieno ed irretrattabile l’interesse legittimo azionato dal ricorrente. La pronuncia di improcedibilità definisce la controversia nel merito e presuppone l’accertamento della piena satisfattività dell’attività amministrativa successiva. Le spese processuali seguono la soccombenza virtuale e sono poste a carico dell’amministrazione che, con il proprio operato, ha reso necessaria la proposizione del ricorso, con rimborso del contributo unificato secondo l’art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002.

Il Fatto

Una società operante nel settore dei sistemi diagnostici di laboratorio impugnava davanti al TAR Puglia il bando, il disciplinare e il capitolato tecnico di una procedura aperta indetta da una azienda sanitaria locale per l’affidamento in service di sistemi diagnostici, articolata in due lotti, dolendosi in particolare del lotto relativo all’area siero. La ricorrente censurava la violazione dell’art. 88, comma 3, d.lgs. n. 36/2023 e dell’art. 14 d.lgs. n. 36/2023, deducendo contraddittorietà dei dati di gara, violazione della par condicio e del principio del clare loqui, con conseguente impossibilità di formulare un’offerta consapevole.

Con motivi aggiunti la società impugnava anche il provvedimento di nuova calendarizzazione della procedura. Nelle more, il Tribunale accoglieva l’istanza cautelare con ordinanza n. 798/2024, rilevando che gli atti indittivi, specie dopo i chiarimenti resi dall’amministrazione, non consentivano ad alcun operatore di presentare un’offerta corretta e consapevole. A seguito di ciò l’amministrazione revocava in autotutela la determinazione di indizione della gara.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che, con determinazione dirigenziale n. 3091 del 27 giugno 2024, l’amministrazione sanitaria ha revocato in autotutela la precedente determinazione di indizione, limitatamente alla gara oggetto di censura. Il dato emerge per tabulas dalla documentazione versata in atti dalla stessa resistente.

La questione giuridica attiene alla qualificazione di tale sopravvenienza processuale. Il Tribunale applica l’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., a mente del quale, qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere.

Il Collegio richiama il principio espresso dal Consiglio di Stato, sez. V, sentenza del 26 gennaio 2024 n. 823, secondo cui la pronuncia di cessazione definisce la controversia nel merito e richiede che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto o l’interesse legittimo azionato, così da non residuare alcuna utilità alla decisione di merito. Nel caso concreto la revoca in autotutela dell’atto di indizione integra tale satisfazione integrale, eliminando radicalmente gli atti contestati.

Ne deriva la declaratoria di improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per cessazione della materia del contendere, in conformità a quanto richiesto dai difensori di entrambe le parti. Sulle spese, il Tribunale applica l’art. 91 cod. proc. civ. e liquida in favore della ricorrente l’importo di € 4.000,00 oltre accessori, ponendo a carico dell’amministrazione anche il rimborso del contributo unificato: la soccombenza virtuale riflette l’illegittimità degli atti che ha reso necessaria la tutela giurisdizionale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *