Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 1586 del 23.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza garantisce l’esecuzione del giudicato, ma non ha contenuto costitutivo del diritto di credito: la sua esatta dimensione discende dal titolo e dalle norme applicabili. Ne consegue che i conteggi prodotti dal creditore, quanto a capitale residuo, interessi e decorrenza, non sono definitivamente vincolanti per l’amministrazione debitrice. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, l’inerzia dell’ente integra inottemperanza e giustifica l’accoglimento del ricorso. Il commissario ad acta nominato in via sostitutiva assume le funzioni solo se investito dal creditore dopo l’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione.

Il Fatto

Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 610/2023, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere al ricorrente, a titolo di carta del docente per gli anni scolastici dal 2016/2017 al 2020/2021, la somma complessiva di euro 2.500,00, pari a euro 500,00 per ogni anno di servizio, oltre spese legali liquidate in euro 1.000,00 per compensi, con distrazione a favore dei difensori antistatari.

Il titolo è passato in giudicato ed è stato notificato il 27.6.2023. L’amministrazione non ha adempiuto alla pretesa recata dal titolo, sicché il creditore ha proposto ricorso per ottemperanza chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la pretesa è sorretta da idonea documentazione e non è adeguatamente contrastata dall’ente debitore. Il titolo ha valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

Il Tribunale precisa poi la natura del rimedio: il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma ha soltanto la funzione di consentire il soddisfacimento di tale diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. L’entità delle somme richieste, così come calcolata da parte ricorrente, non è quindi definitivamente vincolante per l’amministrazione: il capitale residuo e gli interessi vanno verificati secondo i parametri del titolo e della legge, con richiamo agli artt. 1283 e ss. cod. civ.

Il Collegio verifica altresì il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30: le amministrazioni statali dispongono di tale intervallo dalla notificazione del titolo esecutivo prima che possa essere avviata l’azione per il recupero coattivo.

Il ricorso è pertanto accolto, con dichiarazione di inottemperanza e assegnazione all’ente di un termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione o notificazione della decisione, per il pagamento delle somme indicate nel provvedimento giudiziale, dedotti i versamenti effettuati, degli accessori di legge e degli oneri di registrazione, di esame, di copia e di notificazione, nonché degli interessi legali maturati dopo la presentazione del ricorso.

Per il caso di inutile decorso del termine, è nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero: questi assume le funzioni solo qualora investito dal creditore con propria istanza e provvede entro i successivi centoventi giorni, determinando definitivamente l’importo dovuto e adottando gli atti necessari. Poiché l’attività rientra nei compiti istituzionali, non è dovuto alcun compenso. Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento, l’amministrazione è condannata alla rifusione in euro 1.500,00 per compensi, oltre accessori, con distrazione a favore dei difensori antistatari ai sensi dell’art. 93 del c.p.c. e degli artt. 26 e 39 del c.p.a.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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