Terapia ABA nei LEA ma senza diritto automatico alla misura richiesta (TAR Lombardia n. 366 del 02.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il trattamento con metodo A.B.A. (analisi comportamentale applicata) rientra tra i livelli essenziali di assistenza, ai sensi dell’art. 60 del d.P.C.M. 12 gennaio 2017, dell’art. 1, comma 7, e dell’art. 3-septies, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 502/1992 e della legge n. 134/2015, trattandosi di prestazione sociosanitaria ad elevata integrazione sanitaria con evidenze scientifiche di significativo beneficio. Da tale inclusione non deriva però un diritto soggettivo all’erogazione del trattamento nella consistenza e nell’intensità indicate dal privato o dal consulente di parte. La scelta del trattamento e della sua intensità appartiene alla discrezionalità tecnica dell’amministrazione sanitaria, che deve valutarla in concreto sulle condizioni del singolo paziente. Il diniego è legittimo solo se l’amministrazione indichi le diverse “forme di assistenza volte a soddisfare le medesime esigenze” e ne motivi l’eguale efficacia rispetto alla terapia richiesta.
Il Fatto
I genitori di un minore con disturbo dello spettro autistico, accertato in livello di gravità 3, hanno chiesto all’ATS e all’ASST di ottenere l’erogazione della terapia A.B.A. in forma intensiva, nella misura di 25 ore settimanali, con parent training e supervisione, in via diretta o indiretta mediante rimborso delle spese sostenute presso terzi. La richiesta seguiva un percorso di presa in carico risalente nel tempo e proseguito con trattamenti diversi, tra cui fisioterapia e psicomotricità.
Le amministrazioni riscontrarono l’istanza con due note, la prima delle quali confermava che i trattamenti in essere erano in linea con l’EBM e seguivano le indicazioni per il sostegno della comunicazione sociale, segnalando peraltro la difficoltà di conciliare il percorso pubblico con l’ABA svolto privatamente. L’ATS, dal canto suo, eccepì di non avere funzioni erogative. I ricorrenti hanno quindi agito per l’accertamento del diritto, l’annullamento delle note e la condanna, anche al risarcimento del danno per le spese sostenute.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’ASST, richiamando l’ordinanza delle Sezioni Unite n. 1781/2022: la domanda di riconoscimento del diritto a uno specifico trattamento terapeutico rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., poiché l’omissione provvedimentale della P.A. sanitaria è impugnabile quale provvedimento negativo. La stessa conclusione vale per la domanda risarcitoria, che non costituisce materia autonoma ma strumento di tutela della situazione giuridica fatta valere.
Superate le eccezioni di ius postulandi e sull’errata indicazione del codice fiscale, il Collegio dichiara fondata quella di difetto di legittimazione passiva della Regione Lombardia: l’ente ha compiti di programmazione e finanziamento e non è stato destinatario delle richieste, mentre gli atti generali non esprimono preclusioni verso il metodo A.B.A. Il principio di finanza derivata non trasferisce l’obbligo della prestazione in capo al finanziatori.
Nel merito, ricostruito il quadro normativo, il Tribunale afferma che il metodo A.B.A. è certamente ricompreso nei LEA, richiamando la giurisprudenza amministrativa sul punto. Tuttavia, l’astratta validità del trattamento non ne implica la concreta appropriatezza per il singolo paziente: la scelta del modulo terapeutico e della sua intensità è rimessa a valutazioni tecnico-discrezionali e caso-specifiche, non sindacabili nel merito dalla famiglia.
Il punto decisivo è che l’art. 1, comma 7, lett. c), d.lgs. n. 502/1992 consente di escludere una prestazione solo in presenza di altre forme di assistenza volte a soddisfare le medesime esigenze con uso efficiente delle risorse. Nel caso concreto, l’ASST non ha operato questa valutazione comparativa, limitandosi a motivazioni generiche. Il ricorso è quindi accolto nei limiti dell’obbligo, per ATS e ASST, di riesaminare la richiesta entro novanta giorni, valutando l’inserimento dell’A.B.A. nel piano individuale nella misura necessaria o, in alternativa, individuando ed erogando altro trattamento egualmente efficace.
La domanda risarcitoria è respinta allo stato, non essendo configurabile un diritto soggettivo alla misura richiesta, ferma la riproposizione all’esito degli accertamenti. Le spese sono compensate per metà e per la restante metà poste in solido a carico di ATS e ASST.
Nota della Redazione
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